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Attualità

Disabilità e reinserimento, il sostegno Inail anche per i casi di nuova occupazione

Con la circolare n. 30 del 25 luglio 2017 l’Inail estende in via sperimentale anche alle nuove assunzioni le misure già previste per sostenere le imprese negli interventi di conservazione del posto di lavoro delle persone con disabilità da lavoro.

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Con la circolare n. 30 del 25 luglio 2017 l’Inail estende in via sperimentale anche alle nuove assunzioni le misure già previste per sostenere le imprese negli interventi di conservazione del posto di lavoro delle persone con disabilità da lavoro.

Lo prevede in via sperimentale la circolare n. 30 del 25 luglio 2017, che amplia le misure già previste per la conservazione del posto di lavoro, in attesa della piena attuazione delle disposizioni in materia di politiche attive e servizi per il lavoro

Con la circolare n. 30 del 25 luglio 2017 l’Inail estende in via sperimentale anche alle nuove assunzioni le misure già previste per sostenere le imprese negli interventi di conservazione del posto di lavoro delle persone con disabilità da lavoro. L’obiettivo è proseguire nell’attuazione delle disposizioni della legge di Stabilità 2015, che ha attribuito all’Istituto nuove funzioni in questo ambito, in attesa della piena attuazione delle disposizioni in materia di politiche attive e servizi per il lavoro, rimodulate dai decreti legislativi n. 150 e n. 151 del 14 settembre 2015.

Come precisato dalla nuova circolare, le disposizioni previste dal Regolamento per il reinserimento e l’integrazione lavorativa, approvato l’11 luglio 2016 con la determina n. 258 del presidente Massimo De Felice, si applicano infatti anche in favore di assistiti Inail con disabilità da lavoro causata da un infortunio o da una malattia professionale nei casi di inserimento in nuova occupazione, per lo svolgimento di un’attività non necessariamente soggetta a obbligo assicurativo con l’Istituto.

Entro i limiti degli importi stanziati ogni anno, l’Inail rimborsa ai datori di lavoro fino a un massimo di 150mila euro per ciascun progetto personalizzato per la realizzazione degli accomodamenti ragionevoli previsti a garanzia dei principi di parità di trattamento delle persone con disabilità e di piena uguaglianza con gli altri lavoratori, ai sensi dell’articolo 3 comma 3-bis del decreto legislativo n. 216 del 9 luglio 2003 e delle successive modifiche e integrazioni.

Nel dettaglio, il rimborso può arrivare fino a 95mila euro per il superamento e l’abbattimento delle barriere architettoniche, con interventi edilizi, impiantistici e domotici, fino a 40mila euro per l’adeguamento e l’adattamento delle postazioni di lavoro, con arredi, ausili e dispositivi tecnologici, informatici e di automazione, e fino a 15mila euro per la formazione. È prevista la possibilità di richiedere una anticipazione fino al 75%.

Nei casi in cui un datore di lavoro intenda assumere una persona con disabilità da lavoro tutelata dall’Istituto, la circolare specifica che il sostegno dell’Inail si applica ai contratti di lavoro subordinato o parasubordinato, anche flessibili o a tempo determinato. È escluso, pertanto, il lavoro di tipo autonomo previsto, invece, per gli interventi di conservazione del posto di lavoro.

 

La circolare illustra, inoltre, le modalità di predisposizione del progetto di reinserimento lavorativo personalizzato da parte delle equipe multidisciplinari territoriali dell’Istituto, con il coinvolgimento del lavoratore e la partecipazione attiva del datore di lavoro.

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