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Attualità

D.Lgs sulla prestazione energetica in edilizia: l’audizione dell’ANCE al Senato

Si è svolta il 25 febbraio l’audizione dell’ANCE in Senato sull' “Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica” (Atto n. 158 ).

D.Lgs prestazione energetica in edilizia: audizione ANCE in Senato
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Si è svolta il 25 febbraio c.m. l’audizione dell’ANCE presso la Commissione Industria del Senato nell’ambito dell’esame dello Schema di decreto legislativo recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/844, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica” (Atto n. 158 ).

Il Dott. Marco Dettori, Vice Presidente Economico-fiscale-tributario, che ha guidato la delegazione associativa, ha evidenziato come il provvedimento, nel recepire i criteri indicati dalla Direttiva per la predisposizione della strategia di ristrutturazione a lungo termine, non contenga la previsione, sempre indicata nella Direttiva, di facilitare l’accesso ad appropriati meccanismi finanziari per sostenere la mobilitazione degli investimenti per la ristrutturazione degli edifici (aggregazione dei progetti; riduzione del rischio percepito delle operazioni di efficienza energetica; utilizzo di fondi pubblici per stimolare investimenti privati; orientamento degli investimenti per edifici pubblici efficienti; fornire efficaci strumenti di consulenza accessibili e trasparenti).

Ulteriori misure da prevedere riguardano, inoltre, la stabilizzazione del sistema degli incentivi e delle norme per la riqualificazione energetica degli edifici; l’adozione di politiche di supporto; la semplificazione delle procedure; lo svolgimento di attività di sensibilizzazione e diffusione delle buone pratiche, l’istituzione di un sistema affidabile di monitoraggio dei risultati conseguiti.

Serve, altresì, sollecitare il sistema bancario a sviluppare strumenti innovativi di finanza sostenibile rivolti a famiglie ed imprese. In questo contesto, il sistema delle garanzie pubbliche può costituire un valido strumento di attenuazione del rischio.

Ha, poi, segnalato la necessità di estendere anche agli interventi di messa in sicurezza sismica il Fondo di garanzia per la prima casa, oggi applicabile solo agli interventi di efficientamento energetico nonché, al fine di aumentare il numero di ristrutturazioni profonde, di promuovere un accesso paritario al finanziamento, sia nel caso di edifici con prestazioni peggiori, che per i consumatori in condizioni di povertà energetica e per l’edilizia sociale.

È necessario, altresì, reintrodurre lo “sconto in fattura” anche per gli interventi di ristrutturazioni importanti di secondo livello (DM 26 giugno 2015) e per la messa in sicurezza statica (sismabonus), per rendere possibile anche alle Enti territoriali per l’edilizia pubblica di operare, considerati i fortissimi vincoli di bilancio di questi enti nonché, al fine di favorire la riqualificazione profonda del patrimonio, allungare almeno fino al 2030 la scadenza ad oggi prevista al 31-12-2021 degli incentivi “sismabonus acquisti” per gli interventi di demolizione e ricostruzione.

Con riguardo la graduazione dell’entità degli incentivi fiscali per la riqualificazione energetica, il Vice Presidente ha rilevato come il provvedimento preveda quanto effettivamente già accade nell’ordinamento italiano per il riconoscimento degli incentivi in funzione del risparmio energetico perseguito o conseguito. Ad oggi gli incentivi fiscali variano dal 50% al 75% dell’importo delle spese ed anche per altri incentivi (Conto termico e Titoli di Efficienza Energetica) sono calcolati in base ai risparmi perseguiti o conseguiti.

Si è, altresì, soffermato sulla previsione, contenuta nel provvedimento, del requisito -indispensabile per accedere agli incentivi pubblici – della qualificazione dei soggetti che operano nell’ambito degli interventi di riqualificazione energetica. Al riguardo, ha evidenziato che la questione ha ricadute sulla qualificazione delle imprese, sia nei lavori privati che nel pubblico, che l’Ance ha sempre promosso, legandola a determinati requisiti che le imprese devono possedere: essere strutturate in modo adeguato dal punto di vista tecnico e patrimoniale rispetto alle attività svolte nonché possedere caratteristiche di onorabilità e presenza duratura sul mercato.

Vi è la necessità di tenere conto dell’attività in corso presso il MISE sul tema della qualificazione delle imprese, senza creare sovrapposizioni e duplicazioni.

Sul punto il Vice Presidente ha sottolineato che le imprese di costruzioni che già operano nel settore garantiscono la qualità degli interventi nel loro complesso, avendo idonee competenze tecniche ed organizzative e personale qualificato.

Diverso è il caso di coloro che in genere operano nel campo dell’efficientamento energetico ovvero di operatori che non operano in cantieri edili e che spesso appaltano l’esecuzione dei lavori proprio alle imprese di costruzioni. In questi casi è indispensabile la qualificazione di detti operatori.

Pertanto, occorre modificare le disposizioni del provvedimento prevedendo percorsi di qualificazione specifici per le imprese di costruzioni distinti da quelli per gli altri operatori, tenendo in considerazione anche gli altri criteri alternativi alla qualificazione che la Direttiva 2018/844 indica all’art. 10 par. 6, vista la diversità di interventi di efficientamento energetico che si possono realizzare.

La norma dispone che, decorsi 180 giorni dall’entrata in vigore del decreto, gli incentivi per promuovere l’efficienza energetica degli edifici siano concessi solo a condizione che i sistemi siano installati da un operatore in possesso dei requisiti previsti dal decreto.

Quello dei 180 giorni è un termine assolutamente insufficiente per permettere alle imprese di adeguarsi alla qualificazione prevista, basti pensare che in altri Paesi europei analoghi meccanismi hanno richiesto una fase di sperimentazione che è durata alcuni anni. Servono almeno 24 mesi per informare e sensibilizzare le imprese, attivare i corsi di formazione e certificare le competenze.

La previsione del testo sulla qualificazione appare eccessivamente generica sia sotto il profilo soggettivo – laddove si fa riferimento agli “operatori” – sia con riferimento al concetto di “adeguata competenza” degli stessi. Infatti, la formazione professionale degli operatori dovrebbe comunque tener conto dell’esperienza maturata dagli stessi nell’ambito dell’esercizio della propria attività o attraverso la frequenza di corsi di formazione, da svolgersi per il tramite degli enti bilaterali di settore, da sempre punto di riferimento del settore edile per la formazione e la sicurezza in cantiere, su aspetti tecnico-operativi di qualsiasi natura.

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