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Convenzione Abi-Parti sociali, anticipo Cig anche ai dipendenti degli studi professionali

Confprofessioni aderisce all’intesa che consente ai lavoratori di richiedere alla propria banca l’anticipazione dell’integrazione salariale per Covid – 19

Convenzione Abi-Parti sociali, anticipo Cig a dipendenti studi professionali
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I dipendenti degli studi professionali potranno richiedere l’anticipo della Cassa integrazione per Covid – 19 alla propria banca. È quanto prevede la Convenzione tra l’Abi e le parti sociali, cui ha aderito Confprofessioni, in tema di “anticipazione sociale in favore dei lavoratori destinatari dei trattamenti di integrazione al reddito di cui agli artt. 19 – 22 del dl n. 18/2020”, sottoscritta lo scorso 30 marzo a Roma alla presenza del ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo.

Sarà dunque la banca del lavoratore dipendente ad anticipare la Cassa integrazione per un importo forfettario di 1.400 euro in caso di sospensione a zero ore per nove settimane (durata massima dell’integrazione salariale) o ridotto proporzionalmente in caso di durata inferiore.

L’anticipazione dell’indennità avverrà tramite l’apertura di credito di un conto corrente apposito e cesserà con il versamento da parte dell’Inps del trattamento di integrazione salariale ordinario o in deroga.

«Dopo aver sottoscritto tutti gli accordi quadro a livello regionale per consentire ai dipendenti degli studi professionali l’accesso alla cassa integrazione in deroga a causa dell’emergenza Coronavirus», commenta il presidente di Confprofessioni, Gaetano Stella, «abbiamo deciso di aderire alla convenzione Abi per venire incontro ai bisogni immediati dei nostri lavoratori che così potranno anticipare l’indennità in tempi più rapidi, rispetto ai termini di pagamento dell’Inps».

La convenzione si applica anche ai dipendenti degli studi professionali sospesi dal lavoro in seguito all’emergenza epidemiologica da Covid -19.

A L’anticipo spetta infatti a tutti i lavoratori destinatari di tutti i trattamenti di integrazione al reddito previsti dal dl n. 18/2020 (Cigo – Cassa integrazione guadagni ordinaria; Cigd – Cassa integrazione guadagni in deroga; Cigs e Cigs in deroga – Cassa integrazione guadagni straordinaria e assegno ordinario a carico del Fondo di integrazione salariale).

Per poter fruire dell’anticipazione, i lavoratori dipendenti dovranno presentare la domanda ad una delle banche che applicano la convenzione, corredata dalla relativa documentazione o secondo le procedure disposte dalla banca interessata. La convenzione scadrà il 31 dicembre 2020.

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