Contabilizzazione riscaldamento e raffreddamento: novità nella Direttiva Ue 2018/2002
I contatori e i contabilizzatori di calore installati dopo il 25 ottobre 2020 dovranno essere leggibili da remoto, e quelli già installati dovranno essere dotati di tale capacità oppure sostituiti entro il 1 gennaio 2027
I contatori e i contabilizzatori di calore installati dopo il 25 ottobre 2020 dovranno essere leggibili da remoto, e quelli già installati dovranno essere dotati di tale capacità oppure sostituiti entro il 1 gennaio 2027. La novità è prevista dalla Direttiva (UE) 2018/2002 che modifica la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica. Questa nuova Direttiva è stata pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 328/210 del 21 dicembre 2018 ed è entrata in vigore il 24 dicembre.
Segnaliamo in particolare l’inserimento degli articoli seguenti:
«Articolo 9 bis
Contabilizzazione per il riscaldamento, il raffreddamento e l’acqua calda per uso domestico
1. Gli Stati membri provvedono affinché i clienti finali di teleriscaldamento, teleraffrescamento e acqua calda per uso domestico ricevano a prezzi concorrenziali contatori che riproducano con precisione il loro consumo effettivo d’energia.
2. Negli edifici alimentati da una fonte centrale di riscaldamento, raffreddamento o acqua calda per uso domestico che alimenta vari edifici oppure allacciati a un sistema di teleriscaldamento o di teleraffrescamento, è installato un contatore in corrispondenza dello scambiatore di calore o del punto di fornitura.
Articolo 9 ter
Ripartizione delle spese in base alle misurazioni e ripartizione dei costi per il riscaldamento, il raffreddamento e l’acqua calda per uso domestico
1. Nei condomini e negli edifici polifunzionali alimentati da una fonte centrale di riscaldamento o di raffreddamento oppure da un sistema di teleriscaldamento o di teleraffrescamento sono installati contatori individuali per misurare il consumo di calore, raffreddamento o acqua calda per uso domestico per ciascuna unità immobiliare, se tecnicamente fattibile ed efficiente in termini di costi in quanto proporzionato rispetto al potenziale risparmio energetico. Se per misurare il consumo di energia termica in ciascuna unità immobiliare l’uso di contatori individuali non è tecnicamente fattibile o non è efficiente in termini di costi, si utilizzano contabilizzatori individuali di calore che misurano il consumo di energia termica in corrispondenza di ciascun radiatore, a meno che lo Stato membro in questione dimostri che la loro installazione non è efficiente in termini di costi. In tali casi possono essere presi in considerazione metodi alternativi efficienti in termini di costi per la contabilizzazione del consumo di energia termica. Ogni Stato membro definisce in modo chiaro e pubblica i criteri generali, le metodologie e/o le procedure volte a determinare la non fattibilità tecnica e inefficienza in termini di costi.
2. Nei condomini nuovi e nelle aree residenziali dei nuovi edifici polifunzionali, dotati di una fonte centrale di riscaldamento per l’acqua calda per uso domestico o alimentati da sistemi di teleriscaldamento, per l’acqua calda per uso domestico sono forniti contatori individuali in deroga al primo comma del paragrafo 1.
3. Se i condomini o gli edifici polifunzionali sono alimentati da sistemi di teleriscaldamento o di teleraffrescamento, ovvero se essi sono alimentati prevalentemente da sistemi propri comuni di riscaldamento o raffreddamento, gli Stati membri fanno in modo di disporre di norme nazionali trasparenti e accessibili al pubblico relative alla ripartizione dei costi di riscaldamento, raffreddamento e acqua calda per uso domestico in tali edifici, al fine di assicurare la trasparenza e l’accuratezza del calcolo del consumo individuale. Se del caso, tali norme comprendono orientamenti sulle modalità di ripartizione dei costi per l’energia utilizzata come segue:
a) l’acqua calda per uso domestico;
b) il calore irradiato dall’impianto dell’edificio e il riscaldamento delle aree comuni, qualora le scale e i corridoi siano dotati di radiatori;
c) per il riscaldamento o il raffreddamento degli appartamenti.
Articolo 9 quater
Obbligo di lettura da remoto