Alla luce dell’ultima diretta del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte in cui veniva annunciata l’ennesima restrizione, che limitava ai soli servizi essenziali le attività produttive consentite, sono stati innumerevoli gli imprenditori e i liberi professionisti rimasti incerti.
Non ultimi, i Geometri. L’interrogativo per tutti era uno solo: la mia attività rientra fra quelle definite essenziali e che resteranno aperte?
Il Presidente del Consiglio Nazionale dei Geometri Maurizio Savoncelli in una nota ha voluto rispondere a questo interrogativo e spiegare qual è l’impatto dell’ultimo DPCM – Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sulle attività professionali dei Geometri. La comunicazione inoltre approfondisce per i Colleghi come proseguire, in particolare, le proprie attività nel caso dei cantieri e aggiunge quali modalità adottare.
A seguire, il testo indirizzato a ciascun iscritto con un mailing massivo.
Cari Colleghi,
il DPCM del 22/3/2020 relativo alla “Sospensione delle attività
produttive non essenziali” – in vigore dal 22 marzo ed efficace
sino al 3 aprile – non sospende le attività professionali rientranti
nel codice Ateco al numero 71 “Attività degli studi di
architettura e d’ingegneria; collaudo ed analisi tecniche” (nella
fattispecie: codice Ateco 71.12.30 “Attività tecniche svolte dai
geometri”).
Tali attività potranno essere svolte restando comunque ferme le raccomandazioni cui all’art. 1, punto 7, del DPCM 11/3/2020:
adottare protocolli di sicurezza anti-contagio come il rispetto della distanza interpersonale;
limitare al minimo gli spostamenti e adottare modalità di lavoro agile;
i collaboratori e i dipendenti in smart working potranno recarsi negli studi professionali e trattenersi per il solo tempo necessario per il ritiro e la consegna dei documenti;
i professionisti non possono incontrare i propri clienti presso gli studi se non nel caso di assoluta necessità, e devono privilegiare la consulenza mediante strumenti di comunicazione a distanza;
le attività indifferibili ed urgenti sono individuate sulla base della autonoma e insindacabile valutazione del professionista coperta da segreto professionale, nel rispetto, comunque, degli obblighi di prevenzione del contagio da Covid- 19 previsti dalla normativa attualmente vigente;
il professionista può recarsi presso gli uffici postali al fine dell’invio e/o ritiro della corrispondenza.
Per ciò che concerne i cantieri, aggiungo che le attività
espressamente non sospese perché ritenute strategiche in quanto
attinenti lavori di ingegneria civile (cod. 42) sono:
costruzione di strade, autostrade e piste aeroportuali;
costruzione di linee ferroviarie e metropolitane;
costruzione di ponti e gallerie;
costruzione di opere di pubblica utilità per il trasporto di fluidi;
costruzione di opere di pubblica utilità per l’energia elettrica e le telecomunicazioni;
costruzione di opere idrauliche;
lottizzazione dei terreni connessa con l’urbanizzazione;
altre attività di costruzione di altre opere di ingegneria civile;
installazione di impianti elettrici, idraulici;
altri lavori di installazione di costruzione.
Le più importanti attività temporaneamente sospese in quanto
considerate “ordinarie” sono: la costruzione di edifici e le
attività che riguardano lo sviluppo di progetti immobiliari senza
costruzione (codice 41); la costruzione di edifici residenziali e non
residenziali (codice 41.20.00); la demolizione e preparazione del
cantiere edile (codice 43.10); la preparazione del cantiere edile e
la sistemazione del terreno (codice 4312); il completamento e
finitura di edifici (codice 43.30); altri lavori specializzati di
costruzione, come ad esempio le coperture (codice 43.90).
Il blocco di queste attività è scattato lo scorso 23 marzo; i
lavori e le provviste per rendere sicuri i cantieri o concludere
opere improrogabili e urgenti, devono essere completati entro il 25
marzo 2020.
Infine, sulla mancata sospensione delle attività professionali
ritengo opportuno avanzare due precisazioni di merito:
la mancata sospensione dell’attività professionale non ci deve distogliere dal compito al quale siamo chiamati ad assolvere prima di tutto come cittadini: contribuire attivamente al contenimento del contagio da Covid-19, adottando comportamenti responsabili e massimamente rispettosi delle regole nei confronti di collaboratori, clienti e fornitori, garantendo in tal modo anche la sicurezza dei familiari e delle altre persone con le quali entriamo quotidianamente in contatto. Massima dedizione, quindi, all’erogazione di servizi e prestazioni professionali, ma solo a patto che ci siano le condizioni per poterli svolgere in totale sicurezza.
la mancata sospensione delle attività professionali non implica in alcun modo l’esclusione dalle misure economiche che il Governo sta mettendo a punto per i professionisti ordinistici, e che vanno nella direzione delle proposte avanzate dal Consiglio Nazionale assieme alla Rete delle Professioni Tecniche e al Comitato Unitario delle Professioni, delle quali si è dato evidenza nella circolare inviata lo scorso 20 marzo “Decreto legge Cura Italia n. 18 del 17/3/2020 – Misure per i professionisti”.
In tal senso, prosegue speditamente il lavoro e l’interlocuzione
con i ministeri competenti per l’emanazione del DM attuativo
dell’art. 44 (entro 30 giorni dal 17 marzo).
Anticipo, infine, che il Consiglio Nazionale dei Geometri è impegnato nella redazione delle linee guida inerenti i principali ambiti di prestazioni professionali, erogate in regime di limitazione da Covid-19: il dossier sarà reso disponibile a tutti gli iscritti nei prossimi giorni.
Non mancando di ribadire la possibilità di contattare i
Consiglieri Nazionali per eventuali adempimenti urgenti e
indifferibili, in relazione alle rispettive provenienze territoriali,
invio i più cordiali saluti.