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Fisco

Congruità dei prezzi, anac

Presupposti di ammissibilità e modalità di presentazione delle istanze per il rilascio del parere sulla congruità del prezzo

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Lo scorso 2 Marzo l’ANAC, con in Comunicato del Presidente Raffaele Cantone, recante “presupposti di ammissibilità e modalità di presentazione delle istanze per il rilascio del parere sulla congruità del prezzo, ai sensi dell’art. 163 del d.l.gs. n. 50/2016” , ha precisato quali sono i presupposti ammissibili e le modalità di presentazione inerenti al rilascio sulla congruità del prezzo per l’affidamento di appalti servizi e forniture in somma di urgenza e di protezione civile (art. 163 del d.l.gs. n. 50/2016).

Scrive il Presidente Cantone che “In seguito all’ entrata in vigore della richiamata disposizione, l’ANAC ha già ricevuto numerose istanze per l’emissione di pareri in ordine alla congruità di prezzi pattuiti dalle stazioni appaltanti per acquisti in situazioni di urgenza.

Tuttavia, in alcuni casi, le richieste sono risultate del tutto prive dei necessari presupposti di ammissibilità, ovvero carenti di documentazione, con conseguente aggravio di istruttoria per l’ANAC. Pertanto, continua il Presidente , al fine di razionalizzare l’attività degli uffici competenti e di garantire il rispetto del termine di 60 giorni indicato dalla legge per la sua emissione, si ritiene opportuno fornire indicazioni, in merito ai presupposti di ammissibilità delle istanze in oggetto ed alle relative modalità di presentazione.

Viene poi specificato che ai fini del rilascio del parere di congruità l’ANAC, svolge una verifica formale della sussistenza dei presupposti di cui all’art. 163, accertando, preliminarmente, che sia stata effettivamente posta in essere una procedura di somma urgenza.

Le stazioni appaltanti richiedono il parere di cui all’art. 163 solo nei casi in cui hanno dovuto provvedere all’affidamento di servizi o forniture per far fronte a situazioni di somma urgenza che non abbiano consentito alcun indugio. Le situazioni indicate dalla norma sono anche quelle previste dal comma 1, lettera c), della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ovvero la ragionevole previsione, ai sensi dell’articolo 3 della medesima legge, dell’imminente verificarsi di detti eventi, che richiede l’adozione di misure indilazionabili. Specifica il comunicato che le circostanze suddette sono riferite a:

  • eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;

  • eventi naturali o connessi con l’attività dell’uomo che per loro natura ed estensione comportano l’intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;

  • calamità naturali o connesse con l’attività dell’uomo che, in ragione della loro intensità ed estensione, debbono, con immediatezza d’intervento, essere fronteggiate con mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti periodi di tempo.

Conseguentemente, continua Cantone, l’istanza di parere di congruità dei prezzi deve contenere a pena di inammissibilità:

  • il riferimento alla procedura svolta in applicazione dell’art. 163 del d.lgs. n. 50/2016 per l’acquisizione di servizi o forniture;

  • l’indicazione dei motivi o delle cause che hanno determinato lo stato di urgenza a cui la stazione appaltante ha dovuto far fronte senza indugio;

  • l’attestazione della inesistenza per i servizi di interesse di prezziari ufficiali di riferimento, documentando di avere svolto, al riguardo, le necessarie verifiche.

Viene altresì, specificato che, la richiesta di parere deve anche contenere tutte le informazioni e gli elementi essenziali relativi all’acquisto effettuato che permettono di procedere alla valutazione di congruità del prezzo. In questo caso l’Autorità informa le amministrazioni qualora la comunicazione risulti incompleta. In caso, specifica il Presidente, il termine di sessanta giorni previsto dall’articolo 163, comma 9, del d.lgs. n. 50/2016 decorre dal ricevimento delle informazioni che integrano la comunicazione.Il controllo, quindi, sulla effettiva sussistenza della ragioni di urgenza rappresentate nei documenti relativi agli acquisti effettuati, potrà essere svolta successivamente dall’ ANAC nell’ambito dell’esercizio dell’attività di vigilanza.

 

Infatti, l’art. 163 comma 10 prevede che “Sul profilo del committente sono pubblicati gli atti relativi agli affidamenti di cui al presente articolo, con specifica dell’affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie. Contestualmente, e comunque in un termine congruo compatibile con la gestione della situazione di emergenza, vengono trasmessi all’ANAC per i controlli di competenza, fermi restando i controlli di legittimità sugli atti previsti dalle vigenti normative”. Pertanto, conclude il Presidente, le amministrazioni che fanno ricorso alle procedure d’urgenza di cui all’art. 163 citato, per l’acquisizione sia di lavori che di servizi e forniture, anche qualora non abbiano formulato una richiesta di parere di congruità, trasmettono all’ ANAC la relativa documentazione, entro il termine che sarà indicato nel nuovo Regolamento in materia di attività di vigilanza sui contratti pubblici

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