Confedilizia a Re Italy: bene bonus facciate a società
Estensione alle società della detrazione del 90 per cento prevista per gli interventi di recupero delle facciate degli edifici
“L’estensione alle società della detrazione del 90 per cento prevista per gli interventi di recupero delle facciate degli edifici è importante e risponde a una richiesta che Confedilizia aveva avanzato in sede di audizione parlamentare sul disegno di legge di bilancio. Consentirà, infatti, di accrescere gli effetti virtuosi di una misura di grande importanza, anche se occorre ancora valutare – soprattutto per gli immobili vincolati – le conseguenze degli obblighi di integrazione con interventi di risparmio energetico”.
Lo ha detto il presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa, intervenendo a Re Italy Winter Forum, la convention dell’immobiliare organizzata da Monitorimmobiliare e Monitorisparmio in Borsa Italiana a Milano.
“Tuttavia – ha aggiunto Spaziani Testa – le società immobiliari hanno urgente necessità di ulteriori misure, a partire dal superamento del distorto trattamento tributario dei beni strumentali che penalizza fortemente operatori che, altrimenti, potrebbero contribuire in modo esteso ad ampliare l’offerta di abitazioni in affitto”.
“Più in generale – ha concluso il presidente di Confedilizia – la politica deve rendersi finalmente conto delle enormi potenzialità che il settore immobiliare potrebbe esprimere, a vantaggio della crescita e dello sviluppo del nostro Paese, se solo fosse liberato dai pesanti gravami, soprattutto fiscali, che lo comprimono. Ma non vanno in questa direzione né la conferma della patrimoniale Imu da 22 miliardi l’anno né la cancellazione della cedolare secca sugli affitti dei locali commerciali”.
Bonus facciate – Che cos’è
L’agevolazione consiste in una detrazione d’imposta, da ripartire in 10 quote annuali costanti, pari al 90% delle spese sostenute nel 2020 per interventi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in determinate zone. Sono ammessi al beneficio esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.
In particolare, si tratta delle zone A e B individuate dall’articolo 2 del decreto n. 1444/1968 del Ministro dei lavori pubblici: la prima include le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi; la seconda, invece, include le altre parti del territorio edificate, anche solo in parte, considerando tali le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non è inferiore al 12,5% della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale è superiore a 1,5 mc/mq.
Se i lavori di rifacimento della facciata, quando non sono di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardano interventi che influiscono dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, è richiesto che siano soddisfatti i requisiti di cui al decreto Mise 26 giugno 2015 (“Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici”) e quelli, relativi ai valori di trasmittanza termica, indicati alla tabella 2 allegata al decreto Mise 11 marzo 2008. In queste ipotesi, l’ENEA effettuerà controlli sulla sussistenza dei necessari presupposti, secondo le procedure e modalità stabilite dal decreto interministeriale 11 maggio 2018.