Condominio: responsabilità per furto! Chi paga ?
Responsabilità del condominio che non esercita un’attività di vigilanza e custodia
Se nel corso di lavori di manutenzione della facciata di un condominio, il proprietario di un appartamento subisce un furto agevolato dal ponteggio lasciato incustodito, la responsabilità cade non solo sull’impresa appaltatrice ma anche sul condominio.
Ad affermarlo è stata la suprema corte di cassazione con una sentenza del 19 Dicembre scorso.
La responsabilità infatti va equamente divisa tra l’impresa appaltatrice, la quale ha messo in opera la violazione di una regola di ordinaria diligenza e di minima perizia che impone a chi utilizza ponteggi ed impalcature l’adozione di cautele idonee ad impedire l’uso anomalo di tali strutture, ma dall’altra la responsabilità ricade anche sul condominio.
Il condominio infatti deve rispondere sempre dei danni subiti, poiché, avendo disposto il mantenimento della struttura, ha omesso di esercitare la dovuta attività di vigilanza e custodia, con ciò agevolando l’accesso abusivo del ladro nell’appartamento del condomino. Per questo motivo, secondo la suprema corte, il condominio non può invocare, verso la parte danneggiata, la clausola del contratto di appalto che imponeva all’impresa l’obbligo di adottare ogni misura idonea ad evitare danni a terzi scaricando sull’impresa ogni eventuale responsabilità.
Il condominio è sempre responsabile dei danni subiti al proprio interno
Ai sensi dell’art. 1372 del codice civile, tale clausola ha effetto obbligatorio e vincolante solo tra le parti del contratto e non nei confronti dei terzi danneggiati, permettendo solo al committente di rivalersi nei confronti dell’appaltatore per gli eventuali danni a terzi di cui sia chiamato a rispondere per effetto del comportamento imputabile all’appaltatore stesso.
Pertanto, la clausola non esonera il committente dalla responsabilità verso i terzi danneggiati, nel caso in cui il committente omette di esercitare la dovuta vigilanza sull’effettiva attuazione delle misure anti-intrusione, quali per esempio l’illuminazione notturna, la guardianìa eccetera.
La sentenza, visto il crescente interesse verso una professione quale quella di amministratore di condomino, non mancherà di suscitare più di una discussione. Sono già diversi infatti i corsi professionali per amministratore di condominio che stanno discutendo il caso giuridico cosi da non farsi trovare impreparati dall’evolversi degli eventi.