Come appoggiare una canna fumaria al muro comune perimetrale di un condominio
La Cassazione ha pubblicato nuovi e importanti chiarimenti in tema di edilizia e permessi di costruzioni su muro comune perimetrale.
È possibile edificare una canna fumaria appoggiandola al muro comune perimetrale di un condominio?
La risposta è arrivata, definitiva, in questa ore da parte della Suprema Corte di Cassazione che con un sentenza si è espressa sul tema e sulla non sovrapponibilità delle disposizioni di cui agli articoli 1102 c.c. e 1120 c.c.
“È conforme all’interpretazione consolidata di questa Corte l’affermazione secondo cui l’utilizzazione con impianti destinati a servizio esclusivo di un’unità immobiliare di proprietà individuale di parti comuni dell’edificio condominiale esige il rispetto delle regole dettate dall’art. 1102 c.c.”
A ribadirlo è stata la seconda sezione civile della Corte di cassazione nella sentenza n. 25790/2020 pubblicata il 13 novembre scorso, una sentenza che probabilmente metterà la parola fine sulla vicenda.
Qual è stato il ragionamento della Cassazione sul tema?
Secondo la Cassazione l’azione di appoggiare una canna fumaria ad un muro comune perimetrale di un edificio condominiale individuerebbe una modifica sostanziale del bene comune, una modifica che, citiamo testualmente “seppur conforme alla destinazione della stessa, ciascun condomino può apportare a sue cure e spese, sempre che non impedisca l’altrui paritario uso, non rechi pregiudizio alla stabilità ed alla sicurezza dell’edificio e non ne alteri il decoro architettonico”.
Quando si configura la casistica dell’alterazione del decoro architettonico se appoggiamo una canna fumaria al muro comune perimetrale di un condominio?
Il fenomeno dell’alterazione del decoro architettonico si verifica, secondo la Cassazione, quando la nuova opera si rifletta negativamente sull’insieme dell’armonico aspetto dello stabile, a prescindere dal pregio estetico che possa avere l’edificio e non semplicemente quando si mutano le originali linee architettoniche.
Non sovrapponibilità delle disposizioni di cui agli articoli 1102 c.c. e 1120 c.c.
Nella sentenza che discutiamo, gli articoli del codice civile 1102 c.c. e 1120 c.c., “ non sono disposizioni sovrapponibili”, i due dettati normativi presentano infatti ambiti di operatività differenti.
“Le innovazioni, di cui all’art. 1120 c.c. – ha già sentenziato in precedenza la Corte di Cassazione Sez. 2, 19/10/2012, n. 18052 – non corrispondono alle modificazioni, cui si riferisce l’art. 1102 c.c., atteso che le prime sono costituite da opere di trasformazione, le quali incidono sull’essenza della cosa comune, alterandone l’originaria funzione e destinazione, mentre le seconde si inquadrano nelle facoltà del condomino in ordine alla migliore, più comoda e razionale, utilizzazione della cosa, facoltà che incontrano solo i limiti indicati nello stesso art. 1102 c.c.).