lunedì, Aprile 7, 2025
0 Carrello
Professionisti

Addio all’istituto del coacervo per successioni e donazioni

Abolizione del coacervo successorio: nuove prospettive per la pianificazione patrimoniale e semplificazioni fiscali per eredi e donatari

Addio all'istituto del coacervo per successioni e donazioni
146Visite

La recente pubblicazione del D.Lgs. 139/2024 ha modificato radicalmente la disciplina delle successioni e delle donazioni, eliminando definitivamente il controverso istituto del coacervo successorio. Questa riforma, attesa da tempo, promette maggiore chiarezza normativa e fiscale, favorendo una gestione più semplice e vantaggiosa della pianificazione patrimoniale da parte di eredi e donatari.

In questo articolo:

  1. Evoluzione storica del coacervo successorio e donativo
  2. Modifiche legislative e orientamenti giurisprudenziali
  3. Novità introdotte dal D.Lgs. 139/2024
  4. Implicazioni pratiche e vantaggi per i contribuenti
  5. Sei un geometra? La tua professione richiede un aggiornamento continuo?

Abolizione del coacervo successorio: nuove prospettive per la pianificazione patrimoniale e semplificazioni fiscali per eredi e donatari

Il decreto legislativo n. 139/2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 2 ottobre 2024, ha introdotto significative modifiche nella disciplina delle successioni e donazioni, tra cui l’eliminazione definitiva del coacervo successorio e chiarimenti sul funzionamento del coacervo donativo. Queste innovazioni mirano a garantire maggiore certezza giuridica e fiscale, offrendo opportunità per una pianificazione patrimoniale più efficace.

Evoluzione storica del coacervo successorio e donativo

L’istituto del coacervo è stato introdotto nel sistema fiscale italiano con il D.P.R. n. 637/1972 e successivamente disciplinato dal D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, noto come Testo Unico delle Imposte di Successione e Donazione (TUS). Esso comprendeva due principali tipologie:

  • Coacervo successorio: previsto dall’articolo 8, comma 4, del TUS, stabiliva che il valore delle donazioni effettuate in vita dal defunto dovesse essere sommato al valore netto dell’asse ereditario, influenzando così il calcolo delle aliquote e delle franchigie applicabili agli eredi.
  • Coacervo donativo: disciplinato dall’articolo 57, comma 1, del TUS, prevedeva che, nel caso di più donazioni tra gli stessi soggetti, il valore di una nuova donazione dovesse essere sommato a quello delle precedenti per determinare l’eventuale superamento delle franchigie esenti da imposta.

L’obiettivo principale di questi meccanismi era di natura antielusiva, volto a impedire che la frammentazione dei trasferimenti patrimoniali permettesse di beneficiare di aliquote fiscali più basse rispetto a quelle applicabili al totale dei valori trasferiti.

Modifiche legislative e orientamenti giurisprudenziali

Con la Legge n. 342/2000, il sistema impositivo è stato riformato, eliminando la progressività delle aliquote e introducendo un regime basato su aliquote proporzionali e franchigie variabili in base al grado di parentela tra il defunto e l’erede. Nonostante ciò, l’articolo 8, comma 4, del TUS non era stato espressamente abrogato, generando incertezze interpretative.

Nel corso degli anni, la giurisprudenza ha progressivamente riconosciuto l’incompatibilità del coacervo successorio con il nuovo sistema fiscale. In particolare, la Corte di Cassazione, con sentenze del dicembre 2016, ha sostenuto l’abrogazione tacita dell’articolo 8, comma 4, del TUS, evidenziando come il coacervo fosse strettamente legato al precedente sistema di aliquote progressive. Successivamente, l’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 29/E del 19 ottobre 2023, ha aderito a questo orientamento, riconoscendo l’abrogazione implicita del coacervo successorio e limitando l’applicazione del coacervo donativo alla verifica dell’eventuale superamento delle franchigie da parte del donatario.

Novità introdotte dal D.Lgs. 139/2024

Il decreto legislativo n. 139/2024 ha formalizzato queste interpretazioni:

  • Abrogazione del coacervo successorio: l’articolo 1 del decreto ha abrogato esplicitamente l’articolo 8, comma 4, del TUS, eliminando il meccanismo di cumulo tra eredità e donazioni precedenti ai fini del calcolo delle imposte successorie. Ciò significa che, dal 1° gennaio 2025, le donazioni effettuate in vita dal defunto non influenzeranno più la determinazione delle aliquote e delle franchigie nell’ambito della successione.
  • Chiarimenti sul coacervo donativo: il decreto ha modificato l’articolo 57 del TUS, stabilendo che il coacervo donativo rimane operativo al solo fine di valutare se il donatario abbia già esaurito la propria franchigia rispetto al donante per effetto di precedenti donazioni. Tuttavia, sono escluse dal cumulo le donazioni effettuate durante il periodo di abrogazione dell’imposta (tra il 25 ottobre 2001 e il 28 novembre 2006) e quelle precedentemente esenti, come le donazioni di titoli di Stato.

Implicazioni pratiche e vantaggi per i contribuenti

L’eliminazione del coacervo successorio semplifica significativamente la gestione fiscale delle successioni, offrendo maggiore chiarezza e prevedibilità per gli eredi. Ora, le franchigie e le aliquote si applicano esclusivamente al valore dell’asse ereditario, senza dover considerare le donazioni effettuate in vita dal defunto. Questo cambiamento riduce il potenziale carico fiscale per gli eredi e facilita una pianificazione patrimoniale più efficace.

Per quanto riguarda le donazioni, è fondamentale che i donatari tengano traccia delle donazioni ricevute nel tempo, al fine di monitorare l’eventuale superamento delle franchigie esenti da imposta. Inoltre, la corretta registrazione delle donazioni e la dichiarazione degli estremi delle donazioni precedenti negli atti successivi rimangono obblighi essenziali per garantire la conformità alle disposizioni fiscali.

Sei un geometra? La tua professione richiede un aggiornamento continuo?

Unione Professionisti ti dà la possibilità di progettare e completare da solo il tuo percorso di studi, proponendoti tutti i suoi corsi, sviluppati in modalità FAD asincrona, accreditati presso il CNGeGL.

X

Per leggere l'articolo, accedi o registrati

Non hai un account? Registrati!
X

Per leggere l'articolo, lascia la tua email

Oppure accedi