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Attualità

Cassa integrazione guadagni in edilizia

Con il messaggio n. 7336 del 7 dicembre scorso, l’INPS ha chiarito che le domande di cassa integrazione guadagni pervenute dopo il 7 dicembre devono indicare il luogo del cantiere

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Con il messaggio n. 7336 del 7 dicembre scorso, l’INPS ha chiarito che le domande di cassa integrazione guadagni pervenute dopo il 7 dicembre devono indicare il luogo del cantiere, e questo non è «unità produttiva» se dura meno di 6 mesi.

La materia della cassa integrazione guadagni è stata riformata dal recente d.lgs. 148/2015 (Jobs Act), e l’INPS, con il messaggio citato, ha impartito ulteriori istruzioni procedurali per le imprese che fanno ricorso al trattamento previdenziale.

In particolare, per l’edilizia è stato specificato che “le domande di cassa integrazione guadagni pervenute dal 7 dicembre 2015 dovranno contenere l’indicazione del luogo in cui è ubicato il cantiere, che viene dunque qualificato come “unità produttiva” se ha una durata minima di almeno 6 mesi”.

Ai fini del regolare accesso al trattamento Inps le aziende dovranno allegare la documentazione probante che il cantiere è connesso ad un contratto di appalto in esecuzione.

Di cosa si compone la documentazione da presentare ?

Si ritengono coincidenti con l’unità produttiva, oltre alla sede legale aziendale, gli stabilimenti, filiali e laboratori che abbiano un’organizzazione autonoma, indicativamente individuata nell’effettuazione dell’intero ciclo produttivo o di una sua fase completa, unitamente alla presenza di lavoratori in forza in via continuativa, anche i cantieri, purchè questi abbiano una durata congrua, di almeno 6 mesi.

In particolare l’unità produttiva costituisce un parametro di riferimento per la valutazione di requisiti ai fini del trattamento:

  • per il calcolo, con riferimento alla CIGO, dei tre limiti temporali massimi concomitanti di utilizzo dell’ammortizzatore sociale;

  • per definire, in base ai suddetti limiti temporali, l’incremento del contributo addizionale;

  • per radicare la competenza delle sedi INPS per la trattazione delle istanze;

  • per definire il requisito soggettivo dell’anzianità di effettivo lavoro di almeno novanta giorni.

 

Tale ultimo requisito, nel caso dei lavoratori impiegati nei cantieri che abbiano una durata inferiore ai sei mesi, dovrà probabilmente essere valutato nell’ambito anzianità aziendale riferita alla sede legale dell’impresa.

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