Bonus Facciate valido anche per lavori su balconi e opere accessorie
L’Agenzia Delle Entrate ha dichiarato con una risposta ufficiale che i lavori su balconi e opere accessorie rientrano in quelli compresi dal Bonus Facciate
L’argomento è di quelli che “scottano”, nelle ultime settimane i dibattiti e le polemiche riguardanti il bonus facciate hanno visto un netto incremento. Le discussioni avvengono tra chi è a favore del bonus facciate e tra chi invece lo considera un provvedimento imperfetto.
E cosi, ad una lettura superficiale, è sembrato, se anche l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 191 del 23 giugno 2020 ha inteso precisare alcuni importanti dettagli.
I chiarimenti sono stati rilasciati a seguito dei dubbi di un geometra che nello svolgimento dell’attività di amministratore di condominio ha richiesto spiegazioni riguardanti le modalità di detrazione per gli interventi di recupero edilizio. Nello specifico il Geometra ha richiesto spiegazioni sull’eventuale detrazione delle spese sostenute, dal condominio che ha in gestione, per i lavori su opere accessorie (come la sostituzione dei pluviali) e se l’agevolazione chiamata Bonus Facciate può essere applicata anche ai lavori di restauro e ristrutturazione dei balconi.
L’Agenzia Delle Entrate ha reputo utile rilasciare una risposta ufficiale affermando come i lavori previsti dal Bonus Facciate, che prevede una detrazione Irpef del 90% per le spese sostenute nel 2020 relative al recupero o restauro della facciata esterna degli fabbricati situati nelle zone territoriali A o B, di cui al Dm n. 1444/1968, riguardino anche le spese accessorie sostenute ai fini dei lavori di restauro dei balconi senza interventi sulle facciate
I lavori rientranti nel Bonus Facciate, specifica l’Agenzia delle Entrate, sono anche quelli riguardanti il miglioramento delle prestazioni termiche o i lavori che vanno a intaccare più del 10% delle superficie intonacata.
Come devono essere calcolate le spese ai fini del Bonus Facciate applicato ai condomini?
Per quanto riguarda le parti comuni fa fede la data del bonifico effettuato dal condominio, indipendentemente dalla data di versamento della rata condominiale da parte del singolo condomino.