Approvvigionamento di prodotti energetici
L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e l’Agenzia delle Entrate forniscono chiarimenti sulle procedure doganali e fiscali da mettere in atto per le operazioni di approvvigionamento di prodotti energetici.
Con la risoluzione n. 69/E e 1/D del 13 giugno 2017, infatti, le due Agenzie fiscali rispondono ai quesiti posti dalle associazioni di categoria in materia di “bunkeraggio”, dopo l’emanazione delle ultime risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate (risoluzioni n. 1/E e 2/E, rispettivamente del 9 e 12 gennaio 2017) e della circolare n. 25/D dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 23 dicembre 2016.
Bunkeraggio di prodotti petroliferi e formalità doganali – Con lo scopo di evitare la duplicazione di adempimenti agli operatori, la risoluzione congiunta individua i meccanismi di raccordo tra le disposizioni vigenti (in materia doganale, Iva e accise) che consentono di provare l’avvenuto bunkeraggio di prodotti petroliferi destinati alle navi. A questo riguardo, le Agenzie fiscali precisano in quali casi occorre sempre espletare le formalità doganali previste dall’art. 269 del Regolamento (Ue) n. 952/2013 e in quali casi, invece, sono sufficienti come prova le attestazioni di ricezione del prodotto (previste, ai fini accise, dal D.M. n. 225/2015) apposte dal comandante della nave sul Documento di accompagnamento semplificato (DAS) e sul memorandum d’imbarco.
Aspetti fiscali relativi al rifornimento delle navi – Con il documento di prassi del 13 giugno 2017, le Entrate e le Dogane precisano inoltre alcuni profili applicativi del regime di non imponibilità Iva applicabile alle operazioni di bunkeraggio. Per le Agenzie fiscali, infatti, l’art. 8-bis del DPR n. 633/72 (operazioni assimilabili all’esportazione) si applica anche alle operazioni di rifornimento nelle quali la consegna del carburante direttamente a bordo della nave dell’armatore avvenga mediante l’intervento di più trader. Questo, però, a condizione che il trasferimento della proprietà del carburante fra i trader sia contestuale e concomitante al caricamento a bordo della nave da parte del fornitore e sempre che i trader non abbiano mai la disponibilità materiale del prodotto caricato. Il documento di prassi chiarisce, altresì, che laddove il trader sia un operatore economico non stabilito nel territorio nazionale, non sarà necessario identificarsi, ai fini Iva, in Italia qualora lo stesso ceda il carburante ad un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato.
In quali casi il bunkeraggio non è imponibile ai fini Iva – La risoluzione congiunta chiarisce anche l’ambito di applicazione, in materia di bunkeraggio, del regime di non imponibilità previsto dall’art. 8-bis del DPR n. 633/72. Per beneficiare del regime, infatti, il criterio dell’applicazione anticipata del beneficio fiscale (previsto nella risoluzione 2/E del 12 gennaio 2017 per le navi in costruzione o non ancora utilizzate per la navigazione in alto mare) si applica anche al caso di importazione di navi commerciali adibite alla navigazione in alto mare, comprese le unità destinate ad esclusivo scopo commerciale mediante contratto di noleggio. Anche in questi casi, quindi, è consentito all’importatore di non pagare l’Iva al momento dell’importazione, dopo aver presentato una dichiarazione in cui l’armatore dichiara di voler destinare la nave a viaggi in alto mare, per almeno il 70% dei viaggi.