Approvazione dei modelli di libretto di impianto, di rapporto di controllo di efficienza energetica
E. Romagna: dal 1° giugno nuovi modelli di libretto di impianto, rapporto di controllo e ispezione. La delibera con i nuovi modelli pubblicata sul Bollettino Ufficiale
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Sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna n. 142 Parte seconda – n. 112 di oggi 19 maggio è stata pubblicata la Deliberazione della Giunta regionale 15 maggio 2017, n. 614 recante “Approvazione dei modelli di libretto di impianto, di rapporto di controllo di efficienza energetica e di rapporto di ispezione ai sensi dell’art. 25 quater, comma 5 della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26. Abrogazione. Abrogazione della delibera di Giunta regionale del 13 ottobre 2014 n. 1578”.
Con tale provvedimento la Giunta regionale dell’Emilia-Romagna ha deliberato:
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di approvare i modelli di “Libretto di impianto termico” di cui all’Allegato 1, di “Rapporto di controllo tecnico di efficienza energetica” di cui all’Allegato 2, in sostituzione dei corrispondenti modelli riportati dalla Deliberazione di Giunta regionale n. 1578 del 13 ottobre 2014, che si intende abrogata fatto salvo quanto di seguito specificato;
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di approvare nel contempo il modello di “Rapporto di ispezione” di cui all’Allegato 3;
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di stabilire che, a partire dal primo giugno 2017, contestualmente all’entrata in vigore del Regolamento regionale 3 aprile 2017 n. 1 “Regolamento di attuazione delle disposizioni in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell’articolo 25-quater della Legge regionale 23 dicembre 2004, n. 26 e s.m.”, pubblicato nel Burert n. 90 del 3 aprile 2017:
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il libretto di impianto venga predisposto conformemente al modello di cui all’Allegato 1, con le modalità previste dall’art. 5 del Regolamento sopracitato;
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i rapporti di controllo tecnico di efficienza energetica, compilati in occasione della esecuzione delle operazioni di controllo dell’efficienza energetica degli impianti, vengano predisposti conformemente ai modelli di cui all’Allegato 2, con le modalità previste dall’art. 15 del Regolamento sopracitato;
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i rapporti di ispezione, compilati in occasione della esecuzione delle ispezioni degli impianti, vengano predisposti conformemente al modello di cui all’Allegato 3, con le modalità previste dall’art. 19 del Regolamento sopracitato;
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di stabilire che fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al punto 3) possano essere ancora utilizzati i modelli di “libretto di impianto termico”, di “rapporto di controllo tecnico di efficienza energetica” di cui alla Deliberazione di Giunta regionale n. 1578 del 13 ottobre 2014 con le modalità ivi indicate;
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di stabilire che anche dopo il primo giugno 2017, nelle situazioni previste dall’art. 27 comma 2 del citato Regolamento Regionale 3 aprile 2017 n. 1, le disposizioni di cui al punto 3) entrino in vigore solo dopo la conclusione del programma di controllo ed ispezione di competenza del Comune o della Provincia eventualmente in essere
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di prevedere la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).