Agibilità VS abitabilità: guida completa
Agibilità e abitabilità: cosa sono, quando si applicano, differenze e concetti storici di due termini spesso confusi.
Nell’ambito immobiliare, è fondamentale comprendere la terminologia legale e burocratica per evitare confusioni e malintesi, soprattutto quando si tratta di vendere, acquistare o affittare una proprietà. Tra i termini spesso fonte di equivoco vi sono “agibilità” e “abitabilità”. Queste due parole, pur avendo avuto significati distinti in passato, hanno subito un’evoluzione nel corso degli anni, arrivando a un punto di convergenza che può sorprendere chi non è aggiornato sulle attuali normative edilizie.
Agibilità e abitabilità: cosa sono, quando si applicano, differenze e concetti storici di due termini spesso confusi.
La confusione tra i termini “agibilità” e “abitabilità” è comune, soprattutto nel contesto delle transazioni immobiliari o dei contratti di locazione. Nonostante sembrino simili, questi termini hanno subito un’evoluzione nel corso degli anni. Originariamente, “abitabilità” si riferiva agli immobili residenziali, mentre “agibilità” era impiegato per gli edifici non residenziali. Tuttavia, con il Testo Unico per l’Edilizia (DPR 380/2001), questa distinzione è stata annullata, fondendo i due concetti sotto il termine unificato di “agibilità”.
Abitabilità
Nel dettaglio, l’abitabilità indicava la conformità di un immobile residenziale alle norme di sicurezza, igiene e risparmio energetico. Per attestare ciò, era necessario un certificato rilasciato dal Comune, che verificasse vari aspetti come impianti idrici e fognari, sicurezza, risparmio energetico, volumetrie e disposizione delle stanze.
Questo certificato è ancora obbligatorio in certi casi, come le compravendite immobiliari, i lavori di ricostruzione o modifica della struttura originaria dell’edificio. La mancata ottemperanza a quest’obbligo può comportare multe fino a 464 euro, e in caso di compravendita senza il certificato, il compratore potrebbe richiedere un risarcimento danni al venditore. Si noti che le compravendite anteriori al 1° settembre 1967 sono esentate da questo obbligo, a patto che ciò sia specificato nell’atto di vendita.
Agibilità
L’agibilità, invece, si applicava in passato a edifici non residenziali come sottotetti o capannoni industriali, e la sua ottenimento necessitava di accertamenti sulla stabilità e sicurezza della struttura. Con l’emanazione del DPR 380/2001, la differenza tra agibilità e abitabilità è stata eliminata, confermata da una sentenza del TAR Lazio nel 2012. Oggi, i documenti necessari per ottenere le due certificazioni sono simili, indipendentemente dalla destinazione d’uso dell’immobile.
SCA (Segnalazione Certificata di Agibilità)
Per ottenere il certificato, oggi noto come SCA (Segnalazione Certificata di Agibilità), è necessario inoltrare una richiesta al Comune di residenza, allegando diversi documenti tecnici redatti da un tecnico qualificato. Questi includono autocertificazioni, planimetrie catastali, conformità degli impianti, collaudi statici, conformità antisismica e altri requisiti. Salvo complicazioni tecniche, il certificato viene rilasciato entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta.
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