giovedì, Dicembre 19, 2024
0 Carrello
Professione

Certificatori energetici, la Puglia introduce l’obbligo di frequenza di un corso di formazione

I professionisti con titoli di studio di cui all'articolo 2 co. 4 del Dpr 75/2013 e già iscritti all'elenco regionale devono frequentare un corso di aggiornamento professionale

Certificatori energetici, obbligo frequenza corso di formazione
3.54KVisite

Sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 45 del 30-3-2018, è stata pubblicata la Legge regionale 27 marzo 2018, n. 6 “Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 2016, n. 36 (Norme di attuazione del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192 e dei decreti del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 e n. 75, di recepimento della direttiva 2010/31/UE del 19 maggio 2010 del Parlamento europeo e del Consiglio sulla prestazione energetica nell’edilizia. Istituzione del Catasto energetico regionale)”.

Questa legge consta di soli tre articoli che modificano la legge regionale 5 dicembre 2016, n. 36. Per quanto riguarda i certificatori energetici, l’art. 3 stabilisce che al comma 1 dell’articolo 18 della l.r. 36/2016, l’ultimo periodo è sostituito dal seguente: “Al fine di garantire un’applicazione corretta sul territorio regionale del decreto interministeriale 26 giugno 2015 (linee guida) i soggetti iscritti all’elenco regionale, di cui all’articolo 2, comma 4, del d.P.R. 75/2013, entro il 31 dicembre 2018, devono frequentare un corso di aggiornamento di dieci ore con i contenuti minimi elencati nel modulo I e II del d.P.R. 75/2013.”.

  • L’art. 1 dispone che al comma 1 dell’articolo 2 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 36, il primo periodo è sostituito dal seguente: “La Regione Puglia, individua nelle Province e nella Città metropolitana di Bari le autorità competenti per lo svolgimento delle attività di accertamento e ispezione degli impianti termici, ciascuna per il territorio di propria competenza.”.

  • L’art. 2, infine, prevede che al comma 7 dell’articolo 4 della l.r. 36/2016, il primo periodo è sostituito dal seguente: “A partire dal 1° gennaio 2019 l’acquisizione dei bollini da parte dei manutentori avviene in modalità informatica attraverso sistemi di portafoglio digitale.”.

 

X

Per leggere l'articolo, accedi o registrati

Non hai un account? Registrati!
X

Per leggere l'articolo, lascia la tua email

Oppure accedi