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Geometri esclusi dai lavori ex novo con il cemento armato

Accolto il ricorso presentato dall’Ordine degli ingegneri: geometri esclusi dai lavori edili in cemento armato

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Geometri esclusi dai lavori con il cemento armato.

 

“Il geometra non può svolgere nessuna attività che possa essere considerata tipica degli ingegneri”, tra queste secondo il Consiglio di Stato tutti i lavori realizzati con l’utilizzo del cemento armato.

Si basa su questa semplice tesi la decisione del Consiglio di Stato che esclude definitivamente i geometri dai lavori con il cemento armato, e smentisce quindi, ritenendo illegittimo, l’atto della Giunta Municipale di Torri del Benaco in veneto che prevedeva tra le competenze professionali dei geometri e dei geometri laureati iscritti al Collegio professionale, possa rientrare la progettazione e direzione dei lavori di modeste costruzioni almeno fino a mc. 1500 adottando quindi il criterio tecnico – qualitativo in relazione alle caratteristiche dell’opera da realizzare che deve avere caratteristiche strutturali semplici con moduli ripetitivi sia pur con la presenza del cemento armato, che non richiedano competenze tecniche, particolari e specifiche, riservate per legge ad un diverso professionista, con esclusione di ogni ulteriore aggravio procedimentale a carico del richiedente”.

Esaminando l’atto pubblico il Consiglio di Stato in data 23 febbraio 2015 ha in primo luogo segnalato un vizio di incompetenza, in considerazione del fatto che gli enti locali, in materia disciplinare non dispongono di un potere normativo, nemmeno a livello regolamentare.

Il Comune di Torri del Benaco non avrebbe quindi assolutamente potuto normare una materia non di sua competenza . La Costituzione all’art. 117 prevede infatti in tema di professioni una potestà legislativa concorrente tra Stato e Regioni. Una potestà concorrente, almeno sulla carta, ma in realtà la suprema corte ha più volte sancito che il supremo potere legislativo spetta solo allo stato mentre le regioni possono al massimo disciplinare i soli aspetti specifici della realtà locale.

Ai comuni quindi non è riconosciuto alcun potere normativo in materia di competenze professionali.

Relativamente alla distinzione tra le competenze spettanti ai geometri e quelle spettanti agli ingegneri, il Consiglio di Stato fa riferimento ad una sentenza della V sezione n. 2537 del 28 aprile 2011 che testualmente riporta:

“A norma dell’art. 16, lett. m), r.d. 11 febbraio 1929, n. 274, e come si desume anche dalle ll. 5 novembre 1971, n. 1086, e 2 febbraio 1974, n. 64, che hanno rispettivamente disciplinato le opere in conglomerato cementizio e le costruzioni in zone sismiche, nonché dalla l. 2 marzo 1949, n. 144, esula dalla competenza dei geometri la progettazione di costruzioni civili con strutture in cemento armato, trattandosi di attività che, qualunque ne sia l’importanza, è riservata solo agli ingegneri ed agli architetti iscritti nei relativi albi professionali. Solo le opere in cemento armato relative a piccole costruzioni accessorie rientrano nella competenza dei geometri, risultando ininfluente che il calcolo del cemento armato sia stato affidato ad un ingegnere o ad un architetto”.

Una “sentenza” che sembra ripercorrere la stessa “battaglia” intercorsa nel corso degli ultimi mesi tra geometri e architetti proprio sulle differenze competenze professionali.

Rimane comunque una piccola competenza residuale. I geometri potranno eseguire lavori con il cemento armato solo ed esclusivamente quando la struttura risulti accessoria ad un edificio rurale o ad un edificio utilizzato per un uso industriale agricolo, di limitata importanza.

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