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Ambiente

Cave e torbiere: il Consiglio dei Ministri stoppa la nuova legge paesaggistica della Regione Toscana

Sarebbe incostituzionale la norma, inclusa nella nuova regionale toscana, che include nel patrimonio indisponibile comunale anche i “beni estimati”, come le cave.

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Nella riunione del 29 maggio scorso, il Consiglio dei ministri ha impugnato dinanzi alla Corte costituzionale la nuova legge regionale della Toscana in materia di cave, approvata nel marzo scorso dal Consiglio regionale. Secondo il Governo centrale infatti l’articolo 32 della Legge “Disposizioni in materia di cave … contrasterebbe con le disposizioni costituzionali che regolano la materia.

Ma per quale motivo ci sarebbe questo contrasto su una materia apparentemente chiara come quella che riguarda le cave?

I problemi nascono in quanto l’articolo 32, annovera tra i beni inclusi nel patrimonio indisponibile comunale, oltre agli agri marmiferi di cui alle concessioni livellarie già rilasciate dai Comuni di Massa e Carrara e dalle soppresse “Vicinanze” di Carrara, anche i cosidetti “beni estimati”, di cui all’editto della Duchessa Maria Teresa Cybo Malaspina del l febbraio 1751. La norma prevede che i Comuni di Massa e di Carrara procedano alla ricognizione di tali beni, diano comunicazione dell’accertamento ai titolari delle concessioni e autorizzazioni alla coltivazione dei beni medesimi e provvedano ai conseguenti adempimenti previsti dal Capo IV della legge regionale.

Riguardo al dispositivo sopra citato, il Governo ha osservato che “la natura giuridica, pubblica o privata, dei cosiddetti “beni estimati” è ancora oggi oggetto di dibattito tra gli studiosi. Secondo un orientamento, su questi beni sussiste un vero e proprio diritto di proprietà, sono oggetto di atti di compravendita, nonché di acquisti all’asta nell’ambito di procedure esecutive regolate dai tribunali competenti, senza che si sia mai resa necessaria alcuna autorizzazione comunale”.

Affermazioni suffragate anche da alcune pronunce espresse nel corso degli anni dal tribunale di Massa Carrara.

Il tribunale ha infatti distinto tra due diverse tipologie di terreno marmifero riguardante le cave :

  • i cosiddetti agri marmiferi di proprietà comunale detenuti dalle società in regime di concessione

  • e i beni estimati, di proprietà invece delle società che hanno la concessione

 

Secondo un opposto orientamento però, fondato su pareri di studiosi di chiara fama i “beni estimati” non hanno mai costituito oggetto di piena proprietà: il richiamato Editto del 1751, infatti, si sarebbe limitato ad attribuire a soggetti privati diritti di godimento su beni che rientravano nella proprietà delle cosiddette “Vicinanze”. Nel dirimere il contrasto interpretativo includendo i “beni estimati” nell’ambito del patrimonio indisponibile comunale, nonostante consistenti elementi potrebbero far ritenere tali beni come oggetto di proprietà privata, la disposizione regionale impugnata sembrerebbe colmare una lacuna nell’ordinamento civile italiano, una lacuna su cui comunque l’ultima parola spetterà alla corte costituzionale.

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