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Fisco

Agenzia delle Entrate: Bonus iva l 50% anche per gli immobili ristrutturati

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n.20/E del 18 Maggio scorso, ha chiarito che per gli immobili ristrutturati vale il bonus irpef al 50%

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L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n.20/E del 18 Maggio scorso, ha chiarito che per gli immobili ristrutturati e non solo quelle di nuova edificazione può valere il bonus irpef che permette di recuperare il 50% dell’Iva pagata al fine di comprare un abitazione dalle pmi. Nel documento viene specificato che l’agevolazione è valida per gli acquisti di immobili ristrutturati entro il 31 Dicembre 2016 e viene fatta per poter favorire la ripresa del mercato immobiliare al fine quindi di premiare la destinazione residenziale di classe energetica A o B cedute da pmi che vanno ad applicare l’Iva all’atto del trasferimento.

Viene inoltre chiarito che tale agevolazione è prevista nel comma 56, dell’articolo 1, (Legge stabilità 2016 ) e fa riferimento a abitazioni “cedute dalle imprese costruttrici.”. La circolare, precisa il testo che “l’espressione può essere intesa nel senso ampio di “impresa che applica l’Iva all’atto del trasferimento, considerando tale non solo l’impresa che ha realizzato l’immobile ma anche le imprese di “ripristino” o c.d. “ristrutturatrici”. Viene poi ribadito che tale interpretazione  “risulta coerente con la ratio della norma, diretta a “equilibrare” il costo degli oneri fiscali delle cessioni di unità immobiliari di tipo abitativo soggette ad Iva rispetto alle medesime operazioni soggette all’imposta di registro. Infatti, le cessioni di unità immobiliari di tipo abitativo soggette ad Iva e poste in essere dalle imprese costruttrici danno luogo ad un livello di imposizione più elevata, sia perché soggette ad aliquote di imposta più alte rispetto alle aliquote previste per l’imposta di registro sia perché determinate su base imponibile differente”.

La detrazione, che è del  50% dell’Iva dovuta sul pagamento materialmente erogato  dal 1° Gennaio al 31 Dicembre 2016, va divisa in 10 quote costanti nell’anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove successivi. L’Agenzia delle Entrate, mette in evidenza, inoltre,  che  nell’agevolazione va immessa anche la pertinenza, “a condizione che il suo acquisto sia contestuale a quello dell’unità abitativa e che in atto sia data evidenza del vincolo pertinenziale”. Il testo mette infine in evidenza che la proroga della detrazione del 65% di pertinenza agli interventi di riqualificazione energetica può essere estesa agli Iacp specificatamente alle spese sostenute dal 1° Gennaio al 31 Dicembre 2016 ed inerenti ad immobili di proprietà ed adibiti ad immobili  di case residenziali.

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