giovedì, Novembre 21, 2024
0 Carrello

MINISTERO DELL’INTERNO DECRETO 20 dicembre 2012

MINISTERO DELL’INTERNO DECRETO 20 dicembre 2012 Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l’incendio installati nelle attivita’ soggette ai controlli di prevenzione incendi. (12A13668) (GU Serie Generale n.3 del 4-1-2013)

IL MINISTRO DELL’INTERNO

Visto il Regolamento del Parlamento europeo e del consiglio del 9
marzo 2011, n. 305, che fissa condizioni armonizzate per la
commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la
direttiva 89/106/CEE del Consiglio;
Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti
del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, a norma dell’art. 11 della
legge 29 luglio 2003, n. 229»;
Visto il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante
«Attuazione dell’art. l della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia
di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro» e
successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n.
577, recante «Approvazione del regolamento concernente l’espletamento
dei servizi antincendi»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n.
246, recante «Regolamento di attuazione della direttiva 89/106/CEE
relativa ai prodotti da costruzione», con particolare riferimento al
requisito 2 dell’allegato «Sicurezza in caso di incendio»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n.
151, recante «Regolamento recante semplificazione della disciplina
dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell’art.
49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122»;
Visto il decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, del 10 marzo 1998,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 81
del 7 aprile 1998, recante «Criteri generali di sicurezza antincendio
e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro»;
Visti i decreti interministeriali 5 marzo 2007 del Ministro delle
infrastrutture, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro
dell’interno, recanti disposizioni concernenti i sistemi, le
installazioni e gli impianti fissi antincendio, i sistemi per il
controllo di fumo e calore e i sistemi per la rivelazione e
segnalazione d’incendio, in applicazione della direttiva n.
89/106/CEE sui prodotti da costruzione, recepita con decreto del
Presidente della Repubblica 21 aprile 1993, n. 246;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 9 maggio 2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 117
del 22 maggio 2007, recante «Direttive per l’attuazione
dell’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto
con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare, 22 gennaio 2008, n. 37, recante «Regolamento concernente
l’attuazione dell’art. 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della
legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante riordino delle disposizioni in
materia di attivita’ di installazione degli impianti all’interno
degli edifici», e successive modificazioni;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 7 agosto 2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 201
del 29 agosto 2012, recante «Disposizioni relative alle modalita’ di
presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione
incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell’art. 2,
comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 201l,
n. 151»;
Ravvisata la necessita’ di aggiornare le disposizioni di sicurezza
antincendio per la progettazione, la costruzione, l’esercizio e la
manutenzione degli impianti di protezione attiva installati nelle
attivita’ soggette ai controlli di prevenzione incendi;
Acquisito il parere favorevole del Comitato centrale
tecnico-scientifico per la prevenzione incendi di cui all’art. 21 del
decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139;
Espletata la procedura di informazione ai sensi della direttiva
98/34/CE, come modificata dalla direttiva 98/48/CE;

Decreta:

Art. 1

Finalita’

l. Il presente decreto disciplina la progettazione, la costruzione,
l’esercizio e la manutenzione degli impianti di protezione attiva
contro l’incendio, cosi’ come definiti nella regola tecnica di cui al
successivo art. 5 e di seguito denominati «impianti», installati
nelle attivita’ soggette ai controlli di prevenzione incendi, qualora
previsti da specifiche regole tecniche in materia o richiesti dai
Comandi provinciali dei vigili del fuoco nell’ambito dei procedimenti
di prevenzione incendi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica l° agosto 2011, n. 151, fatto salvo quanto stabilito dal
successivo art. 2.