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TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 3 dicembre 2012, n. 207

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 3 dicembre 2012, n. 207 Testo del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207 (in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 282 del 3 dicembre 2012), coordinato con la legge di conversione 24 dicembre 2012, n. 231 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell’ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale.». (13A00002) (GU Serie Generale n.2 del 3-1-2013)

Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e’ stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell’art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull’emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche’ dell’art. 10, comma 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l’efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( … )).
A norma dell’art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell’attivita’ di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.

Art. 1

Efficacia dell’autorizzazione integrata ambientale in caso di crisi
di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale

1. In caso di stabilimento di interesse strategico nazionale,
individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,
quando presso di esso sono occupati un numero di lavoratori
subordinati, compresi quelli ammessi al trattamento di integrazione
dei guadagni, non inferiore a duecento da almeno un anno, qualora vi
sia una assoluta necessita’ di salvaguardia dell’occupazione e della
produzione, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e
del mare puo’ autorizzare, in sede di riesame dell’autorizzazione
integrata ambientale, la prosecuzione dell’attivita’ produttiva per
un periodo di tempo determinato non superiore a 36 mesi ed a
condizione che vengano adempiute le prescrizioni contenute nel
provvedimento di riesame della medesima autorizzazione, secondo le
procedure ed i termini ivi indicati, al fine di assicurare la piu’
adeguata tutela dell’ambiente e della salute secondo le migliori
tecniche disponibili.
2. Nei casi di cui al comma 1, le misure volte ad assicurare la
prosecuzione dell’attivita’ produttiva sono esclusivamente e ad ogni
effetto quelle contenute nel provvedimento di autorizzazione
integrata ambientale, nonche’ le prescrizioni contenute nel
provvedimento di riesame. E’ fatta comunque salva l’applicazione
degli articoli 29-octies, comma 4, e 29-nonies e 29-decies del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni.
3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 29-decies e
29-quattuordecies del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dalle
altre disposizioni di carattere sanzionatorio penali e amministrative
contenute nelle normative di settore, la mancata osservanza delle
prescrizioni contenute nel provvedimento di cui al comma 1 e’ punita
con sanzione amministrativa pecuniaria fino al 10 per cento del
fatturato della societa’ risultante dall’ultimo bilancio approvato.
La sanzione e’ irrogata, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n.
689, dal prefetto competente per territorio.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche
quando l’autorita’ giudiziaria abbia adottato provvedimenti di
sequestro sui beni dell’impresa titolare dello stabilimento. In tale
caso i provvedimenti di sequestro non impediscono, nel corso del
periodo di tempo indicato nell’autorizzazione, l’esercizio
dell’attivita’ d’impresa a norma del comma 1.
5. Il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del
mare riferisce semestralmente al Parlamento circa l’ottemperanza
delle prescrizioni (( contenute nel provvedimento di riesame
dell’autorizzazione integrata ambientale )) nei casi di cui al
presente articolo.
(( 5-bis. Il Ministro della salute riferisce annualmente alle
competenti Commissioni parlamentari sul documento di valutazione del
danno sanitario, sullo stato di salute della popolazione coinvolta,
sulle misure di cura e prevenzione messe in atto e sui loro benefici.
))

Riferimenti normativi

– Si riporta il testo degli articoli 29-octies,
29-nonies, 29-decies e 29-quattuordecies del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia
ambientale), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 aprile
2006, n. 88, supplemento ordinario:
«Art. 29-octies (Rinnovo e riesame). – 1. L’autorita’
competente rinnova ogni cinque anni l’autorizzazione
integrata ambientale, o l’autorizzazione avente valore di
autorizzazione integrata ambientale che non prevede un
rinnovo periodico, confermando o aggiornando le relative
condizioni, a partire dalla data di rilascio
dell’autorizzazione. A tale fine, sei mesi prima della
scadenza, il gestore invia all’autorita’ competente una
domanda di rinnovo, corredata da una relazione contenente
un aggiornamento delle informazioni di cui all’art. 29-ter,
comma 1. Alla domanda si applica quanto previsto dall’art.
29-ter, comma 3. L’autorita’ competente si esprime nei
successivi centocinquanta giorni con la procedura prevista
dall’art. 29-quater, commi da 5 a 9. Fino alla pronuncia
dell’autorita’ competente, il gestore continua l’attivita’
sulla base della precedente autorizzazione.
2. Nel caso di un impianto che, all’atto del rilascio
dell’autorizzazione di cui all’art. 29-quater, risulti
registrato ai sensi del regolamento (CE) n. 761/2001, il
rinnovo di cui al comma 1 e’ effettuato ogni otto anni. Se
la registrazione ai sensi del predetto regolamento e’
successiva all’autorizzazione di cui all’art. 29-quater, il
rinnovo di detta autorizzazione e’ effettuato ogni otto
anni a partire dal primo successivo rinnovo.
3. Nel caso di un impianto che, all’atto del rilascio
dell’autorizzazione di cui all’art. 29-quater, risulti
certificato secondo la norma UNI EN ISO 14001, il rinnovo
di cui al comma 1 e’ effettuato ogni sei anni. Se la
certificazione ai sensi della predetta norma e’ successiva
all’autorizzazione di cui all’art. 29-quater, il rinnovo di
detta autorizzazione e’ effettuato ogni sei anni a partire
dal primo successivo rinnovo.
4. Il riesame e’ effettuato dall’autorita’ competente,
anche su proposta delle amministrazioni competenti in
materia ambientale, comunque quando:
a) l’inquinamento provocato dall’impianto e’ tale da
rendere necessaria la revisione dei valori limite di
emissione fissati nell’autorizzazione o l’inserimento in
quest’ultima di nuovi valori limite;
b) le migliori tecniche disponibili hanno subito
modifiche sostanziali, che consentono una notevole
riduzione delle emissioni senza imporre costi eccessivi;
c) la sicurezza di esercizio del processo o
dell’attivita’ richiede l’impiego di altre tecniche;
d) nuove disposizioni legislative comunitarie o
nazionali lo esigono.
5. In caso di rinnovo o di riesame dell’autorizzazione,
l’autorita’ competente puo’ consentire deroghe temporanee
ai requisiti ivi fissati ai sensi dell’art. 29-sexies,
comma 4, se un piano di ammodernamento da essa approvato
assicura il rispetto di detti requisiti entro un termine di
sei mesi, e se il progetto determina una riduzione
dell’inquinamento.
6. Per gli impianti di cui al punto 6.6 dell’allegato
VIII, il rinnovo di cui al comma 1 e’ effettuato ogni dieci
anni.
Art. 29-nonies (Modifica degli impianti o variazione
del gestore). – 1. Il gestore comunica all’autorita’
competente le modifiche progettate dell’impianto, come
definite dall’art. 5, comma 1, lettera l). L’autorita’
competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna
l’autorizzazione integrata ambientale o le relative
condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate
sono sostanziali ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera
l-bis), ne da’ notizia al gestore entro sessanta giorni dal
ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti
di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale
termine, il gestore puo’ procedere alla realizzazione delle
modifiche comunicate.
2. Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso
del gestore o a seguito della comunicazione di cui al comma
1, risultino sostanziali, il gestore invia all’autorita’
competente una nuova domanda di autorizzazione corredata da
una relazione contenente un aggiornamento delle
informazioni di cui all’art. 29-ter, commi 1 e 2. Si
applica quanto previsto dagli articoli 29-ter e 29-quater
in quanto compatibile.
3. Agli aggiornamenti delle autorizzazioni o delle
relative prescrizioni di cui al comma 1 e alle
autorizzazioni rilasciate ai sensi del comma 2 si applica
il disposto dell’art. 29-octies, comma 5, e dell’art.
29-quater, comma 15.
4. Nel caso in cui intervengano variazioni nella
titolarita’ della gestione dell’impianto, il vecchio
gestore e il nuovo gestore ne danno comunicazione entro
trenta giorni all’autorita’ competente, anche nelle forme
dell’autocertificazione.
Art. 29-decies (Rispetto delle condizioni
dell’autorizzazione integrata ambientale). – 1. Il gestore,
prima di dare attuazione a quanto previsto
dall’autorizzazione integrata ambientale, ne da’
comunicazione all’autorita’ competente. Per gli impianti
localizzati in mare, l’Istituto superiore per la protezione
e la ricerca ambientale esegue i controlli di cui al comma
3, coordinandosi con gli uffici di vigilanza del Ministero
dello sviluppo economico.
2. A far data dal ricevimento della comunicazione di
cui al comma 1, il gestore trasmette all’autorita’
competente e ai comuni interessati i dati relativi ai
controlli delle emissioni richiesti dall’autorizzazione
integrata ambientale, secondo modalita’ e frequenze
stabilite nell’autorizzazione stessa. L’autorita’
competente provvede a mettere tali dati a disposizione del
pubblico tramite gli uffici individuati ai sensi dell’art.
29-quater, comma 3.
3. L’Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale, per impianti di competenza statale, o le
agenzie regionali e provinciali per la protezione
dell’ambiente, negli altri casi, accertano, secondo quanto
previsto e programmato nell’autorizzazione ai sensi
dell’art. 29-sexies, comma 6 e con oneri a carico del
gestore:
a) il rispetto delle condizioni dell’autorizzazione
integrata ambientale;
b) la regolarita’ dei controlli a carico del gestore,
con particolare riferimento alla regolarita’ delle misure e
dei dispositivi di prevenzione dell’inquinamento nonche’ al
rispetto dei valori limite di emissione;
c) che il gestore abbia ottemperato ai propri obblighi
di comunicazione e in particolare che abbia informato
l’autorita’ competente regolarmente e, in caso di
inconvenienti o incidenti che influiscano in modo
significativo sull’ambiente, tempestivamente dei risultati
della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto.
4. Ferme restando le misure di controllo di cui al
comma 3, l’autorita’ competente, nell’ambito delle
disponibilita’ finanziarie del proprio bilancio destinate
allo scopo, puo’ disporre ispezioni straordinarie sugli
impianti autorizzati ai sensi del presente decreto.
5. Al fine di consentire le attivita’ di cui ai commi 3
e 4, il gestore deve fornire tutta l’assistenza necessaria
per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa
all’impianto, per prelevare campioni e per raccogliere
qualsiasi informazione necessaria ai fini del presente
decreto.
6. Gli esiti dei controlli e delle ispezioni sono
comunicati all’autorita’ competente ed al gestore indicando
le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni di cui
al comma 3, lettere a), b) e c), e proponendo le misure da
adottare.
7. Ogni organo che svolge attivita’ di vigilanza,
controllo, ispezione e monitoraggio su impianti che
svolgono attivita’ di cui agli allegati VIII e XII, e che
abbia acquisito informazioni in materia ambientale
rilevanti ai fini dell’applicazione del presente decreto,
comunica tali informazioni, ivi comprese le eventuali
notizie di reato, anche all’autorita’ competente.
8. I risultati del controllo delle emissioni, richiesti
dalle condizioni dell’autorizzazione integrata ambientale e
in possesso dell’autorita’ competente, devono essere messi
a disposizione del pubblico, tramite l’ufficio individuato
all’art. 29-quater, comma 3, nel rispetto di quanto
previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195.
9. In caso di inosservanza delle prescrizioni
autorizzatorie, o di esercizio in assenza di
autorizzazione, l’autorita’ competente procede secondo la
gravita’ delle infrazioni:
a) alla diffida, assegnando un termine entro il quale
devono essere eliminate le irregolarita’;
b) alla diffida e contestuale sospensione
dell’attivita’ autorizzata per un tempo determinato, ove
si’ manifestino situazioni di pericolo per l’ambiente;
c) alla revoca dell’autorizzazione integrata ambientale
e alla chiusura dell’impianto, in caso di mancato
adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in
caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di
pericolo e di danno per l’ambiente.
10. In caso di inosservanza delle prescrizioni
autorizzatorie, l’autorita’ competente, ove si manifestino
situazioni di pericolo o di danno per la salute, ne da’
comunicazione al sindaco ai fini dell’assunzione delle
eventuali misure ai sensi dell’art. 217 del regio decreto
27 luglio 1934, n. 1265.
11. L’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca
ambientale esegue i controlli di cui al comma 3 anche
avvalendosi delle agenzie regionali e provinciali per la
protezione dell’ambiente territorialmente competenti, nel
rispetto di quanto disposto all’art. 03, comma 5, del
decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61.».
«Art. 29-quattuordecies (Sanzioni). – 1. Chiunque
esercita una delle attivita’ di cui all’allegato VIII senza
essere in possesso dell’autorizzazione integrata ambientale
o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata e’ punito
con la pena dell’arresto fino ad un anno o con l’ammenda da
2.500 euro a 26.000 euro.
2. Salvo che il fatto costituisca piu’ grave reato, si
applica la sola pena dell’ammenda da 5.000 euro a 26.000
euro nei confronti di colui che pur essendo in possesso
dell’autorizzazione integrata ambientale non ne osserva le
prescrizioni o quelle imposte dall’autorita’ competente.
3. Chiunque esercita una delle attivita’ di cui
all’allegato VIII dopo l’ordine di chiusura dell’impianto
e’ punito con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni o
con l’ammenda da 5.000 euro a 52.000 euro.
4. E’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da 5.000 euro a 52.000 euro il gestore che omette di
trasmettere all’autorita’ competente la comunicazione
prevista dall’art. 29-decies, comma 1.
5. E’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da 2.500 euro a 11.000 euro il gestore che omette di
comunicare all’autorita’ competente e ai comuni interessati
i dati relativi alle misurazioni delle emissioni di cui
all’art. 29-decies, comma 2.
6. E’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria
da 5.000 euro a 26.000 euro il gestore che, senza
giustificato e documentato motivo, omette di presentare,
nel termine stabilito dall’autorita’ competente, la
documentazione integrativa prevista dall’art. 29-quater,
comma 8.
7. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal
presente articolo non si applica il pagamento in misura
ridotta di cui all’art. 16 della legge 24 novembre 1981, n.
689.
8. Le sanzioni sono irrogate dal prefetto per gli
impianti di competenza statale e dall’autorita’ competente
per gli altri impianti.
9. Le somme derivanti dai proventi delle sanzioni
amministrative previste dal presente articolo sono versate
all’entrata dei bilanci delle autorita’ competenti.
10. Per gli impianti rientranti nel campo di
applicazione del presente titolo, dalla data di rilascio
dell’autorizzazione integrata ambientale, non si applicano
le sanzioni, previste da norme di settore, relative a
fattispecie oggetto del presente articolo.».
– La legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al
sistema penale) e’ pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30
novembre 1981, n. 329, supplemento ordinario.