sabato, Novembre 23, 2024
0 Carrello

MINISTERO DELL’INTERNO DECRETO 18 dicembre 2012

MINISTERO DELL’INTERNO DECRETO 18 dicembre 2012
Modifica al decreto 19 agosto 1996, concernente l’approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo. (12A13380)
(GU Serie Generale n.301 del 28-12-2012)

IL MINISTRO DELL’INTERNO

Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente il
riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell’art. 11 della
legge 29 luglio 2003, n. 229;
Visto il decreto del Ministro dell’interno 19 agosto 1996,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 12
settembre 1996, n. 214 il quale, al comma 2 dell’art. 1, esclude dal
campo di applicazione i luoghi all’aperto, quali piazze e aree urbane
prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del
pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con
uso di palchi o pedane per artisti, purche’ di altezza non superiore
a 0,8 metri e di attrezzature elettriche, comprese quelle di
amplificazione sonora, purche’ installate in aree non accessibili al
pubblico;
Vista la proposta del Comitato centrale tecnico-scientifico per la
prevenzione incendi, di cui all’art. 21 del decreto legislativo 8
marzo 2006, n. 139, con cui si chiede l’eliminazione del predetto
limite di altezza, pari a 0,8 metri, ritenuto non rilevante ai fini
della prevenzione incendi, ferme restando, per i predetti luoghi
all’aperto, le prescrizioni di cui al titolo IX della regola tecnica
allegata al decreto del Ministro dell’interno 19 agosto 1996 e le
vigenti disposizioni in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro;
Ravvisata la necessita’ di modificare il decreto del Ministro
dell’interno 19 agosto 1996;

Decreta:

Art. 1

1. All’art. 1, comma 2, lettera a) del decreto del Ministro
dell’interno 19 agosto 1996, le parole «purche’ di altezza non
superiore a m. 0,8» sono soppresse e alla fine sono aggiunte le
seguenti parole: «, fermo restando quanto stabilito nel titolo IX
della regola tecnica allegata al presente decreto».