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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 novembre 2012
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 novembre 2012
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 novembre 2012 Determinazione della popolazione legale della Repubblica in base al 15° censimento generale della popolazione e delle abitazioni del 9 ottobre 2011, ai sensi dell’articolo 50, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. (12A12950)
(GU Serie Generale n.294 del 18-12-2012 – Suppl. Ordinario n. 209)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 56 e 57 della Costituzione;
Visto il Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento Europeo e del
Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e il
Codice delle statistiche europee di cui alla raccomandazione della
Commissione del 25 maggio 2005 COM(2005) 217, relativa
all’indipendenza, all’integrita’ e alla responsabilita’ delle
autorita’ statistiche nazionali e dell’autorita’ statistica
comunitaria;
Visto il Regolamento (CE) n. 763/08 del Parlamento Europeo e del
Consiglio, del 9 luglio 2008, relativo ai censimenti della
popolazione e delle abitazioni;
Visto il Regolamento (CE) n. 1201/2009 della Commissione, del 30
novembre 2009, recante attuazione del Regolamento n. 763/08 del
Parlamento Europeo e del Consiglio, per quanto riguarda le specifiche
tecniche delle variabili e delle loro classificazioni;
Visto l’art. 15, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 6
settembre 1989 n. 322, recante norme sul Sistema statistico nazionale
e sulla riorganizzazione dell’Istituto nazionale di statistica»
(Istat) che attribuisce all’Istat il compito di provvedere
«all’esecuzione dei censimenti», nonche’ il compito di provvedere
«alla predisposizione delle nomenclature e metodologie di base per la
classificazione e la rilevazione dei fenomeni di carattere
demografico, economico e sociale;
Visto l’art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 7
settembre 2010 n. 166, concernente regolamento recante il riordino
dell’Istituto nazionale di statistica;
Vista la legge 24 dicembre 1954, n. 1228 recante ordinamento delle
anagrafi della popolazione residente;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.
223 recante approvazione del nuovo Regolamento anagrafico della
popolazione residente;
Visto l’art. 1, comma 1, della legge 12 gennaio 1991, n. 13 recante
determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del
decreto del Presidente della Repubblica;
Visto l’art. 50 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito,
con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita’
economica avente ad oggetto l’indizione ed il finanziamento del 15°
Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, e, in
particolare, il comma 5;
Visto il Piano Generale del 15° Censimento Generale della
popolazione e delle abitazioni, adottato ai sensi dell’art. 50 del
citato decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con
modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, ed emanato con
deliberazione n. 6 del Presidente dell’Istat del 18 febbraio 2011,
nonche’ il relativo avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie
generale n. 55 dell’8 marzo 2011;
Visti i dati del censimento relativi alla popolazione residente
certificati dai Comuni e validati dall’ISTAT secondo quanto previsto
dal citato Piano Generale del 15° Censimento Generale della
popolazione e delle abitazioni;
Considerato che occorre provvedere, ai sensi e per gli effetti di
cui all’art. 50, comma 5, del citato decreto-legge 31 maggio 2010 n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122,
alla determinazione della popolazione legale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella
riunione del 26 ottobre 2012;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione;
Decreta:
Art. 1
1. La popolazione residente in ciascun comune della Repubblica,
censita al 9 ottobre 2011 e indicata nell’allegata tabella che
costituisce parte integrante del presente decreto, e’ dichiarata
popolazione legale alla data anzidetta e fino al censimento
successivo, ai sensi dell’art. 50, comma 5, del citato decreto-legge
31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010 n. 122, fatte salve le variazioni numeriche della
predetta popolazione dipendenti da eventuali variazioni territoriali
nella circoscrizione comunale, posteriori alla suindicata data del 9
ottobre 2011.
Il presente decreto sara’ trasmesso ai competenti organi di
controllo e sara’ pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
Dato a Roma, addi’ 6 novembre 2012
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Patroni Griffi, Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione
Registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 2012
Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 9, foglio n. 319