mercoledì, Dicembre 4, 2024
0 Carrello

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DECRETO 23 novembre 2012

Gazzetta n. 285 del 6 dicembre 2012

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 23 novembre 2012

Termini e condizioni di partecipazione alla procedura di contenimento di consumi di gas, per l’anno termico 2012-2013.

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo n. 164/00) ed in particolare l’articolo 18, che stabilisce che le imprese di vendita del gas hanno l’obbligo di fornire ai propri clienti la modulazione loro necessaria;
Visto l’articolo 28, comma 2, del decreto legislativo n. 164/00, che stabilisce che il Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato (ora Ministero dello sviluppo economico, di seguito: il Ministero) provvede alla sicurezza, all’economicita’ e alla programmazione del sistema nazionale del gas, anche mediante specifici indirizzi con la finalita’ di salvaguardare la continuita’ e la sicurezza degli approvvigionamenti e di ridurre la vulnerabilita’ del sistema nazionale del gas;
Visto l’articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 164/00, che stabilisce che il Ministero, in caso di crisi del mercato dell’energia o di gravi rischi per la sicurezza della collettivita’ puo’ adottare le necessarie misure temporanee di salvaguardia;
Visto il decreto ministeriale 11 settembre 2007 recante l’obbligo di contribuire al contenimento dei consumi di gas;
Visti gli articoli 1 e 2 del decreto ministeriale 3 dicembre 2008 che aggiorna la procedura di emergenza per fronteggiare eventi climatici sfavorevoli;
Viste le linee applicative del piano di emergenza ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 93/2011, in conformita’ con le disposizioni dell’articolo 10 del regolamento (UE) n. 994/2010;
Visti i risultati dell’applicazione del decreto 11 settembre 2007, successivamente integrato dai decreti ministeriali 14 dicembre 2007, 30 ottobre 2008, 17 dicembre 2009, 28 dicembre 2010 e 29 dicembre 2011 recanti ulteriori disposizioni per il contenimento dei consumi di gas con modifiche al disposto del precedente decreto 11 settembre 2007;
Ritenuto opportuno limitare all’adesione volontaria ed al periodo dal 14 gennaio 2013 al 31 marzo 2013, per il solo anno termico 2012/2013 e per un quantitativo complessivo non superiore di 12 milioni di metri cubi/giorno, il ricorso al contenimento dei consumi di gas da parte dei soggetti obbligati a norma del decreto ministeriale 11 settembre 2007;
Ritenuto possibile estendere, per il periodo sopra indicato, la possibilita’ di partecipazione alla procedura di contenimento dei consumi di gas da parte delle imprese industriali, anche in forma aggregata, al fine di assicurare la tempestiva attuazione, secondo necessita’, di un contenimento dei consumi per ristabilire il necessario equilibrio tra fabbisogno e disponibilita’ del sistema nazionale del gas in caso dovessero presentarsi condizioni critiche di esercizio;
Ritenuto necessario ed urgente, a parziale modifica ed integrazione di quanto disposto dal decreto ministeriale 11 settembre 2007, precisare i termini e le condizioni della partecipazione alla procedura di contenimento, da parte dei soggetti aventi diritto, per l’anno termico 2012/2013;
Sentito, nella riunione del 21 settembre 2012, il parere del Comitato di emergenza e monitoraggio del sistema del gas;

Decreta:

Art. 1

Termini e condizioni di partecipazione alla procedura di contenimento
di consumi di gas per l’anno termico 2012/2013

1. Le disposizioni di cui nel presente decreto si applicano per il periodo dal 14 gennaio 2013 al 31 marzo 2013 dell’anno termico 2012/2013 che decorre dal 1° ottobre 2012 ed ha termine il 30 settembre 2013.
2. La procedura di contenimento dei consumi di gas per i clienti finali e’ operante, per i soli clienti che dispongano di un sistema di telelettura funzionante ed utilizzato dalle imprese di trasporto per la rilevazione giornaliera dei quantitativi di gas effettivamente riconsegnati e con corredo di daily meter per il dettaglio giornaliero dei prelievi effettuati, ed in funzione della modalita’ di adesione volontaria al contenimento di cui all’articolo 3, comma 3, lettere a) e b) del decreto ministeriale 11 settembre 2007, fino ad un massimo di sei settimane, anche non consecutive, comprese tra il 14 gennaio ed il 31 marzo 2013, limitatamente al contenimento dei consumi di 12 milioni di metri cubi/giorno complessivi. L’offerta di contenimento da parte dei clienti finali interessati consiste nell’impegno ad una riduzione giornaliera del volume di gas indicato per ciascun giorno di richiesta di riduzione. Le imprese di trasporto verificano che le offerte di contenimento pervenute siano coerenti con le capacita’ conferite, con riferimento agli stessi clienti, ai rispettivi punti di riconsegna.
L’adesione volontaria alla procedura e’ altresi’ limitata ai soli clienti finali che non abbiano stipulato contratti di fornitura di gas con clausole che prevedono l’impegno del cliente stesso a ridurre o interrompere il proprio consumo di gas su richiesta del fornitore. A tal fine i proponenti, al momento della manifestazione dell’adesione volontaria, forniscono una dichiarazione del legale rappresentante attestante tale condizione.
I clienti finali delle classi b), c), d), e), ed f) di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto 11 settembre 2007, adempiono all’obbligo di contribuzione a titolo oneroso per essi prevista, stabilita per ciascuna classe in base alle determinazioni dell’Autorita’ per l’energia elettrica ed il gas (di seguito: l’Autorita’) di cui all’articolo 6 del decreto 11 settembre 2007 e da emanare entro il termine di cui al comma 8.
3. Le disposizioni previste dal decreto ministeriale 11 settembre 2007 relativamente alle imprese di vendita, quale soggetto che puo’ procedere ad aggregare i clienti finali soggetti all’obbligo, o clienti volontari che aderiscono al contenimento dei consumi con modalita’ non individuale, sono estese, per il periodo dal 14 gennaio 2013 al 31 marzo 2013, a raggruppamenti volontari e temporanei di clienti finali, e di loro consorzi, che abbiano i requisiti previsti dal medesimo decreto, al fine di totalizzare i contributi di clienti diversi sia nello stesso intervallo temporale, sia su periodi temporali differenti.
4. Un raggruppamento volontario e temporaneo, per essere riconosciuto ai fini del contenimento dei consumi di gas, e’ tenuto ad essere rappresentato da un soggetto, con mandato irrevocabile, che sia responsabile dei rapporti con il Ministero e con l’Autorita’, nonche’ dell’obbligo di trasmettere, entro il 10 dicembre 2012, all’impresa maggiore di trasporto ed agli altri soggetti indicati dal decreto ministeriale 11 settembre 2007, secondo modalita’ e contenuti dalla stessa precisate, la lista contenente i codici dei punti di riconsegna che alimentano totalmente o parzialmente i clienti rappresentati ai fini dell’adesione volontaria al contenimento del consumo di gas ed il quantitativo globale di gas per il quale viene manifestata l’adesione, che non potra’ essere inferiore a 200.000 Smc/giorno.
5. Il soggetto mandatario di cui al comma 4 assume ogni responsabilita’ del risultato globale del contenimento dei consumi dei clienti aggregati, anche ai fini dei relativi premi per ottemperanza e penali per inadempienza conseguenti al risultato complessivo. A tal fine lo stesso mandatario concorda, a mezzo di specifici accordi, sia le modalita’ di partecipazione dei singoli clienti al contenimento dei consumi, sia la conseguente distribuzione tra gli stessi clienti finali dei premi e delle penali conseguenti ad ottemperanze od inadempienze.
6. L’adesione volontaria dei clienti finali nella forma di cui alla lettera b), comma 3, dell’articolo 3 del decreto ministeriale 11 settembre 2007 e’ da considerare quale opportunita’ per detti clienti di conseguire compensi per la partecipazione volontaria al contenimento dei consumi di gas, e per le imprese di vendita e gli altri soggetti di cui al comma 4, di ottenere i previsti compensi per i risultati ottenuti dall’aggregazione dei clienti finali stessi. A tal fine, i clienti finali offrono la propria disponibilita’ alle imprese di vendita, o ai soggetti che possono rappresentarli di cui al comma 4, che prestano su base non obbligatoria ogni possibile assistenza ed azione per il perfezionamento dell’adesione e per i successivi adempimenti.
7. L’individuazione del comportamento ottemperante od omissivo rispetto alla richiesta di contenimento di cui all’articolo 5, comma 4, lettera a) del decreto 11 settembre 2007, a parziale modifica di quanto indicato in quella sede, e’ eseguita rilevando la media dei volumi giornalieri nei giorni di effettiva richiesta di contenimento rapportata alla media dei 30 volumi giornalieri di prelievo disponibili nei giorni che precedono il giorno antecedente la data della richiesta. Sono esclusi dal calcolo della media i volumi giornalieri dei sabati e delle domeniche nonche’ dei giorni considerati festivita’ nazionali infrasettimanali e quelli dei giorni compresi nel periodo dal 22 dicembre 2012 al 6 gennaio 2013. Sono inoltre esclusi dai suddetti 30 giorni quelli in cui vi siano state significative riduzioni di prelievo di gas dovute ad eventi non prevedibili al momento dell’adesione volontaria al contenimento dei consumi e limitatamente a scioperi, a importanti avarie ai componenti del processo produttivo del cliente e a ricorso a cassa integrazione. In caso di durata delle riduzioni di prelievo di cui sopra pari almeno a 2 giorni in una specifica settimana, verra’ considerata, su richiesta del cliente finale, l’esclusione dal calcolo dei giorni feriali dell’intera settimana e la loro sostituzione con i primi 5 giorni utili antecedenti i suddetti 30 giorni.
Tutte le riduzioni significative dei prelievi debbono essere segnalate contemporaneamente in consistenza e durata prevista, e documentate, anche con la dimostrazione della loro imprevedibilita’ al momento dell’adesione, dal cliente finale contemporaneamente all’impresa maggiore di trasporto, alle relative imprese di vendita ed alla Direzione generale per la sicurezza dell’approvvigionamento e le infrastrutture energetiche del Ministero dello sviluppo economico (per questa ultima utilizzando esclusivamente l’indirizzo di posta elettronica eventiclienti.gas@mise.gov.it), senza indugio al momento in cui esso ne prevede l’attuazione e comunque entro le 24 ore successive all’evento. Il Ministero dispone controlli, anche a campione, sulla documentazione pervenuta per il riconoscimento della validita’ delle segnalazioni. In caso di esito negativo dei controlli, che il Ministero comunica sia al cliente finale che all’impresa maggiore di trasporto ed all’impresa di vendita interessata, lo stesso cliente finale non ottiene l’esclusione dai 30 giorni di cui sopra di quelli indicati quale conseguenza di significative riduzioni dei prelievi.
8. I valori dei corrispettivi, delle penali per inadempienza, dei premi per ottemperanza e degli incentivi per le imprese di vendita e per il soggetto mandatario sono stabiliti con delibera dell’Autorita’, entro il termine del 26 novembre 2012, eventualmente aggiornando ed integrando, senza prevederne aumenti, le valorizzazioni gia’ introdotte con le delibere gia’ emesse in materia di contenimento dei consumi di gas.
9. Entro il termine di cui al comma 4 le imprese di vendita e gli altri soggetti indicati all’articolo 7, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 11 settembre 2007, trasmettono all’impresa maggiore di trasporto, secondo le modalita’ ivi indicate, gli elenchi dei clienti finali di cui all’articolo 3, comma 3, lettere a) e b) ed all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b) e comma 5 del decreto ministeriale 11 settembre 2007.
10. L’impresa maggiore di trasporto, entro il 17 dicembre 2012, sulla base dei dati ricevuti e concernenti i quantitativi offerti per il contenimento dei consumi di gas, effettua l’eventuale riparto pro quota rispetto ai volumi offerti per ricondurre il quantitativo globale entro il previsto limite di 12 milioni di metri cubi/giorno e trasmette i risultati del riparto a ciascun offerente. Entro i successivi due giorni lavorativi ciascun offerente conferma la propria adesione; in difetto di tale conferma esso viene escluso dalla partecipazione volontaria al contenimento dei consumi di gas e la sua quota viene redistribuita dall’impresa maggiore di trasporto tra i soggetti che hanno confermato l’adesione, effettuando la definitiva attribuzione delle quote, entro il previsto limite dei 12 milioni di metri cubi/giorno, e fino a concorrenza dei quantitativi offerti.
11. I clienti finali e gli altri soggetti coinvolti nel contenimento volontario dei consumi di gas sono posti a conoscenza dello stato del sistema nazionale del gas mediante le informazioni pubblicate dall’impresa maggiore di trasporto sul suo sito internet. Nel caso di presenza su tale sito della avvenuta dichiarazione del livello di allarme di cui nel piano di emergenza ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 93/2011, in conformita’ con le disposizioni dell’articolo 10 del regolamento (UE) n. 994/2010, predispongono quanto necessario per intervenire, su richiesta, a sostegno delle necessita’ del sistema.
Qualora la richiesta di contenimento dei consumi venga esercitata con preavviso inferiore alle 24 ore, ciascun aderente adempiente, fino allo scadere delle 24 ore previste, ottiene i riconoscimenti per ottemperanza senza essere sottoposto a penali per inadempienza.
12. Per quanto non specificato dal presente decreto valgono le disposizioni del decreto ministeriale 11 settembre 2007, in quanto applicabili.

Art. 2

Adempimenti per il funzionamento della procedura di contenimento dei
consumi di gas

1. Le imprese di vendita ed i soggetti mandatari di cui al comma 5 dell’articolo 1, ai fini della identificazione dei clienti finali soggetti all’obbligo di contenimento dei consumi, utilizzano il data-base di classificazione dei punti di riconsegna nella versione presente sul sito internet dell’impresa maggiore di trasporto al momento dell’entrata in vigore del presente decreto.
2. L’impresa maggiore di trasporto prevede nella sua procedura operativa, che pubblica sul suo sito internet entro il 26 novembre 2012, in aggiunta alle informazioni utili alla compilazione degli elenchi dei clienti di cui all’articolo 1, comma 5, di cui sopra ed all’articolo 3, comma 3, lettere a) e b) del decreto ministeriale 11 settembre 2007, anche la raccolta di informazioni utili alla compilazione degli elenchi dei clienti finali di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a) dello stesso decreto ministeriale, inoltrando i relativi elenchi alla Direzione entro il 24 dicembre 2012.

Art. 3

Differimento di termini previsti dal decreto ministeriale 11
settembre 2007

1. Sono introdotti i seguenti differimenti di termini rispetto a quelli previsti nel decreto ministeriale 11 settembre 2007:
– inoltro all’impresa maggiore di trasporto, da parte delle imprese di vendita, delle informazioni di cui all’articolo 7 comma 1, al pari di quelle previste all’articolo 1, comma 4 del presente decreto: 10 dicembre 2012;
– inoltro alla Direzione ed all’Autorita’, da parte delle imprese di vendita, della relazione di cui all’articolo 7, comma 3: 10 dicembre 2012. A tal fine, per l’inoltro alla Direzione, dette imprese utilizzano l’indirizzo di posta elettronica relazioneimprese.gas@mise.gov.it;
– aggiornamento da parte delle imprese di vendita, di cui all’articolo 8, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 11 settembre 2007, di contratti gia’ sottoscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto per la fornitura a clienti finali soggetti all’obbligo di contenimento dei consumi di gas di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a, dello stesso decreto 11 settembre 2007 in esito dell’informativa delle prescrizioni sul contenimento dei consumi: 3 dicembre 2012.
– aggiornamento, da parte delle imprese di vendita, di contratti di cui all’articolo 8, comma 4 del decreto ministeriale 11 settembre 2007, ed ai fini dell’applicazione dell’articolo 3, comma 8, dello stesso decreto ministeriale 11 settembre 2007, in esito di attivita’ di cui all’articolo 1, comma 9: 3 dicembre 2012.

Art. 4
Adempimenti in materia di verifica di ottemperanza

1. Al fine di semplificare gli adempimenti in materia di verifica di ottemperanza di cui all’articolo 5, comma 4, del decreto ministeriale 11 settembre 2007, nel caso di clienti finali soggetti all’obbligo che aderiscono individualmente, i premi e le penali individuati a carico di ciascuno sono applicati dall’impresa di vendita fornitrice al momento della verifica.
Il presente decreto, avente natura provvedimentale, e’ destinato alle imprese di trasporto ed alle imprese di vendita del sistema del gas naturale.
Il presente decreto e’ pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico.
Roma, 23 novembre 2012

Il Ministro: Passera