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MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE- DECRETO 24 settembre 2012

Gazzetta Ufficiale N. 256 del 2 Novembre 2012

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE- DECRETO 24 settembre 2012
Modifica del decreto 22 maggio 2012, recante “Modalita’ di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici nazionali.” (12A11221)

IL MINISTRO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante «Misure
urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e
per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico
nazionale» convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2 e successive modificazioni e integrazioni, e, in
particolare, l’art. 9, commi 3-bis e 3-ter in materia di
certificazione dei crediti per somme dovute per somministrazioni,
forniture e appalti;
Visto il decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante disposizioni
urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento
e potenziamento delle procedure di accertamento, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, ed, in particolare,
l’art. 12, commi 11-quater ed 11-quinquies, concernenti l’estensione
dell’istituto della certificazione alle amministrazioni statali ed
agli enti pubblici nazionali e la disciplina semplificata, anche in
via telematica dei processi di cessione dei crediti verso le
pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, recante “Disposizioni
urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica”, convertito
con modificazioni dalla legge 6 luglio 2012, n.94 ed, in particolare
l’art. 13-bis recante disposizioni in materia di certificazione e
compensazione dei crediti vantati dai fornitori;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita’ e
finanza pubblica);
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, concernente il
Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, ed, in
particolare, l’art. 117 concernente la cessione dei crediti derivanti
da contratti di servizi, forniture e lavori;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre
2000, n. 445, recante disposizioni legislative in materia di
documentazione amministrativa (testo A);
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, e successive modificazioni, recante le disposizioni sulla
riscossione delle imposte sul reddito e, in particolare, l’art.
48-bis concernente i pagamenti delle pubbliche amministrazioni;
Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante
disposizioni sull’amministrazione del patrimonio e sulla contabilita’
generale dello Stato ed, in particolare, gli articoli 69 e 70
riguardanti la cessione dei crediti nei confronti della pubblica
amministrazione;
Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, concernente il
regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la
contabilita’ generale dello Stato;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 18
gennaio 2008, n. 40, recante modalita’ di attuazione dell’art. 48-bis
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle
pubbliche amministrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2011, n.
173, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30
gennaio 2008, n. 43, concernente la riorganizzazione del Ministero
dell’economia e delle finanze, a norma dell’art. 1, comma 404, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 28
gennaio 2009, recante individuazione e attribuzioni degli Uffici di
livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti;
Visto il decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 16
dicembre 2010 recante individuazione e attribuzioni degli uffici
territoriali di livello dirigenziale non generale del Dipartimento
della ragioneria generale dello Stato e del Dipartimento
dell’amministrazione generale del personale e dei servizi;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni e integrazioni, recante norme generali sull’ordinamento
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Considerato che, ai fini della definizione di credito
certificabile, occorre fare riferimento: alle obbligazioni
giuridicamente perfezionate, che determinano la somma da pagare, il
soggetto creditore, la ragione del credito e costituiscono vincolo
sulle previsioni di bilancio nell’ambito delle relative
disponibilita’;
Ritenuto opportuno adeguare il testo del decreto del Ministro
dell’economia e delle finanze 22 maggio 2012 alle modifiche recate
dal predetto decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n.94;

Decreta:

Art. 1

(Modifiche al D.M. 22 maggio 2012)

1. Al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 22 maggio
2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
del 21 giugno 2012, n. 143 recante “Modalita’ di certificazione del
credito, anche in forma telematica, di somme dovute per
somministrazione, forniture e appalti da parte delle amministrazioni
dello Stato e degli enti pubblici nazionali”, gli allegati 1, 1-bis,
2 e 2-bis sono sostituiti dagli allegati 1, 1-bis, 2 e 2-bis al
presente decreto e sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 2, comma 2, la parola “sessanta” e’ sostituita
con la parola “trenta”;
b) all’articolo 2, comma 4, aggiungere il seguente periodo: “In
tal caso, l’eventuale cessione del credito potra’ essere effettuata
solo per l’importo corrispondente all’ammontare del credito indicato
nella certificazione, decurtato delle somme relative all’accertata
inadempienza.”
c) all’articolo 2, dopo il comma 4, e’ aggiunto il seguente
“4-bis. Laddove previsto, il versamento di cui all’articolo 28-quater
del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602, deve essere effettuato entro 12 mesi dal rilascio della
certificazione.”;
d) all’articolo 2, comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: “Tra i debiti di cui al periodo precedente non rientrano le
somme dovute per cartelle di pagamento e atti di cui agli articoli 29
e 30 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.”;
e) all’articolo 2, dopo il comma 5, e’ aggiunto il seguente
“5-bis. Ove l’importo certificato venga in parte utilizzato dal
creditore, in compensazione con le somme dovute per cartelle di
pagamento e atti di cui agli articoli 29 e 30 del decreto legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, l’importo del credito da utilizzare in
compensazione e’ annotato sulla copia della certificazione rilasciata
dall’agente della riscossione. Il credito residuo puo’ essere
utilizzato solo se la copia della certificazione e’ accompagnata
dall’attestazione di avvenuta compensazione.”
f) all’articolo 2, dopo il comma 7 aggiungere il seguente: ” 8.
Nel caso in cui il creditore intenda cedere il credito certificato ad
una banca o ad un intermediario finanziario, quest’ultimo trattiene
l’originale della certificazione e ne rilascia copia timbrata per
ricevuta al titolare del credito e procede, entro i tre giorni
lavorativi successivi, mediante richiesta trasmessa
all’amministrazione o ente debitore con posta elettronica
certificata, alla verifica dell’esistenza e validita’ di tale
certificazione. Entro il decimo giorno successivo alla richiesta di
cui al periodo precedente, l’amministrazione o ente debitore comunica
con lo stesso mezzo, l’esito della verifica all’istituto cessionario
che informa il titolare del credito. L’istituto cessionario in caso
di utilizzo totale del credito trattiene l’originale della
certificazione e invia all’amministrazione o ente debitore
contestualmente alla comunicazione dell’avvenuto subentro nel credito
una copia conforme dello stesso; in caso di utilizzo parziale,
l’istituto cessionario annota l’ammontare oggetto di cessione
sull’originale della certificazione, consegnando una copia conforme
dello stesso al titolare del credito completa della predetta
annotazione. Contestualmente alla comunicazione dell’avvenuto
subentro parziale nel credito, l’istituto cessionario trasmette
all’amministrazione o ente debitore una copia conforme della
certificazione completa della predetta annotazione . La procedura di
cui al presente comma non si applica per le certificazioni rilasciate
attraverso la piattaforma elettronica.”
g) all’articolo 3 comma 2, sono aggiunte in fine le seguenti
parole “Trascorso tale termine, il sistema potra’ comunque acquisire,
ai soli fini della decorrenza dei termini per l’attivazione
dell’istanza di nomina del commissario ad acta, le istanze di
certificazione per crediti nei confronti di amministrazioni ed enti
che non abbiano richiesto la predetta abilitazione.”.
h) l’articolo 4 e’ sostituito dal seguente:

“Art. 4

(Commissario ad acta – certificazione ordinaria)

1. Decorso il termine di cui all’articolo 2, comma 2, del presente
decreto, senza che sia stata rilasciata certificazione, ne’ sia stata
rilevata l’insussistenza o l’inesigibilita’ del credito, anche
parziale, il creditore puo’ presentare istanza di nomina di un
commissario ad acta per le certificazioni di pertinenza delle
amministrazioni statali centrali al competente Ufficio Centrale del
Bilancio, per le certificazioni di pertinenza degli enti pubblici
nazionali all’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero
vigilante e per le certificazioni di pertinenza delle amministrazioni
statali periferiche alla Ragioneria territoriale dello Stato
competente per territorio, utilizzando l’allegato 1-bis, evidenziando
il numero identificativo dell’istanza di certificazione presentata
all’amministrazione o ente debitore.
2. Il direttore della competente Ragioneria territoriale dello
Stato ovvero del competente Ufficio Centrale del Bilancio, entro il
termine di dieci giorni dal ricevimento dell’istanza di cui al comma
precedente, nomina un commissario ad acta, utilizzando l’allegato 3,
previa verifica che la certificazione non sia stata gia’ resa
dall’amministrazione o dall’ente debitore.
3. L’incarico di commissario ad acta e’ conferito prioritariamente
a un dirigente o funzionario dell’amministrazione o ente debitore o,
in subordine, della competente prefettura – ufficio territoriale del
Governo o, infine, della relativa Ragioneria territoriale dello Stato
o del relativo Ufficio Centrale del Bilancio.
4. Il commissario ad acta opera in qualita’ di pubblico ufficiale e
puo’ svolgere presso gli uffici dell’amministrazione debitrice ogni
attivita’ funzionale al rilascio della certificazione, compresi
l’accesso e l’estrazione di atti e documenti.
5. Il commissario ad acta provvede al rilascio della
certificazione, entro i successivi cinquanta giorni dalla nomina,
utilizzando l’allegato 2-bis e ne da’ contestuale comunicazione
all’amministrazione o ente debitore.
6. Le attivita’ previste dal presente articolo sono svolte senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con
l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente.”;
i) l’articolo 5 e’ sostituito dal seguente:

“Art. 5

(Commissario ad acta – certificazione mediante piattaforma
elettronica)

1. Decorso il termine di cui all’articolo 2, comma 2, del presente
decreto, senza che sia stata rilasciata certificazione, ne’ sia stata
rilevata l’insussistenza o l’inesigibilita’ del credito, anche
parziale, il creditore puo’ presentare istanza di nomina di un
commissario ad acta per le certificazioni di pertinenza delle
amministrazioni statali centrali al competente Ufficio Centrale del
Bilancio, per le certificazioni di pertinenza degli enti pubblici
nazionali all’Ufficio Centrale del Bilancio presso il Ministero
vigilante e per le certificazioni di pertinenza delle amministrazioni
statali periferiche alla Ragioneria territoriale dello Stato
competente per territorio, mediante piattaforma elettronica
utilizzando il modello generato dal sistema, conforme all’allegato
1-bis, evidenziando il numero identificativo dell’istanza di
certificazione presentata all’amministrazione o ente debitore.
2. Il direttore della competente Ragioneria territoriale dello
Stato ovvero del competente Ufficio Centrale del Bilancio, entro il
termine di dieci giorni dal ricevimento dell’istanza di cui al comma
precedente, nomina un commissario ad acta mediante piattaforma
elettronica, utilizzando il modello generato dal sistema, conforme
all’allegato 3, previa verifica che la certificazione non sia stata
gia’ resa dall’amministrazione o dall’ente debitore.
3. L’incarico di commissario ad acta e’ conferito prioritariamente
a un dirigente o funzionario dell’amministrazione o ente debitore o,
in subordine, della competente prefettura – ufficio territoriale del
Governo o, infine, della relativa Ragioneria territoriale dello Stato
ovvero del relativo Ufficio Centrale del Bilancio.
4. Il commissario ad acta opera in qualita’ di pubblico ufficiale e
puo’ svolgere presso l’ente debitore ogni attivita’ funzionale al
rilascio della certificazione, compresi l’accesso e l’estrazione di
atti e documenti.
5. Il commissario ad acta provvede al rilascio della certificazione
mediante piattaforma elettronica, utilizzando il modello generato dal
sistema, conforme all’allegato 2-bis entro i successivi cinquanta
giorni dalla nomina, e ne da’ contestuale comunicazione all’ente
debitore.
6. Le attivita’ previste dal presente articolo sono svolte senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con
l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili
a legislazione vigente.”
l) all’articolo 7, comma 1, primo periodo aggiungere in fine le
parole: “, nonche’ quelle relative alle compensazioni con le somme
dovute per cartelle di pagamento e atti di cui agli articoli 29 e 30
del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”.

Art. 2

(Delega alla banca o all’intermediario finanziario)

1. L’impresa creditrice puo’ delegare una banca o un intermediario
finanziario abilitato ai sensi della normativa vigente a gestire per
proprio conto le attivita’ connesse alla procedura di certificazione
del credito, ivi compresa la presentazione dell’istanza di nomina del
commissario ad acta, conferendo mandato mediante l’utilizzo del
modello allegato 4.
Il presente decreto sara’ trasmesso ai competenti organi di
controllo e successivamente pubblicato nella Gazzetta ufficiale della
Repubblica italiana.
Roma, 24 settembre 2012

Il Ministro: Grilli

Registrato alla Corte dei conti l’11 ottobre 2012
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell’economia e delle
finanze, registro n. 9 Economie e finanze, foglio n. 243