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Attualità

Al via la ricosruzione di 24 scuole nei territori colpiti dal sisma del centro italia

Approvazione del programma straordinario per la riapertura delle scuole per l’anno scolastico 2017-2018

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Il 16 Gennaio scorso, è stata pubblicata, sul sito del commissario del Governo per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016, l’Ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017 recante “Approvazione del programma straordinario per la riapertura delle scuole per l’anno scolastico 2017-2018”.

L’Ordinanza, entrata in vigore il giorno 17 Gennaio, decreta il “programma straordinario per la riapertura delle scuole, nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessati dagli eventi sismici del 2016 così articolato.

  • costruzione di nuovi edifici scolastici definitivi, in sostituzione delle scuole che non possono essere oggetto di adeguamento sismico secondo la disciplina delle Norme Tecniche per le Costruzione per gli edifici strategici di classe d’uso IV in ragione dell’esistenza di vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., ovvero dell’eccessiva onerosità degli interventi a tal fine necessari, da realizzarsi, per l’inizio dell’anno scolastico 2017-2018, con tecnologia a secco (strutture lignee, acciaio, cassero a perdere, calcestruzzo prefabbricato) nel rispetto della vigente disciplina di settore in materia di edilizia scolastica, con particolare riferimento alla disciplina delle Norme Tecniche per le Costruzioni per gli edifici strategici di classe d’uso IV, alla normativa in materia di risparmio energetico e di sicurezza antincendio

  • riparazione, con adeguamento sismico, degli edifici scolastici che hanno avuto un esito di agibilità “E” che consenta il riutilizzo delle scuole per l’anno scolastico 2017-2018

  • affitto, montaggio e smontaggio di moduli scolastici provvisori per quelle scuole che verranno riparate, con adeguamento sismico, entro il settembre 2018.

Viene specificato che, nel testo dell’ordinanza, e precisamente l’allegato n.1 in riferimento agli interventi di cui alla precedente lettera a) è stata individuata la costruzione di 24 scuole da ricostruire. Specificatamente: 16 nelle Marche, 5 in Umbria, 2 in Abruzzo, 1 nel Lazio. Viene poi, specificato che “L’attività prevista dal precedente comma 1 è effettuata dal personale, assegnato alla Struttura commissariale centrale ed agli Uffici speciali per la Ricostruzione ai sensi e per gli effetti degli articoli 3, comma 1, e 50, comma 2, del decreto legge n. 189 del 2016, in possesso dei requisiti e della professionalità prevista dalle vigenti disposizioni di legge, che potrà avvalersi del supporto assicurato dalle Istituzioni Universitarie, secondo le modalità stabilite mediante appositi accordi stipulati ex art. 15 della Legge n. 241 del 1990, con il Commissario Straordinario”.

Nello stesso articolo 2 è precisato che, “in applicazione delle previsioni di cui all’articolo 23, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016, l’attività di progettazione è articolata soltanto nell’elaborazione del progetto definitivo e nell’elaborazione del progetto esecutivo”.

L’articolo 3 dell’Ordinanza recita “Localizzazione degli edifici e realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria” Viene così sancito che  “entro il termine di dieci giorni dall’entrata in vigore della presente ordinanza, i Comuni e le Province, proprietari degli immobili di cui alla lettera a) del precedente comma 1 dell’articolo 1 ed inseriti nell’elenco  di cui all’allegato n. 1, provvedono alla conferma dell’individuazione delle aree, fornendo, laddove mancante, la documentazione attestante la fattibilità dell’intervento, avvalendosi eventualmente, anche su richiesta delle Regioni, del supporto del Dipartimento della Protezione Civile per la valutazione geoidrologica speditiva, dandone contestuale comunicazione al Commissario Straordinario, destinate alla realizzazione degli edifici scolastici.”

 I Comuni e le Province, proprietari degli immobili di cui all’allegato 1, devono provvedere:

  • entro venti giorni dall’entrata in vigore della presente ordinanza, alla realizzazione del rilievo topografico, con restituzione grafica, dell’area destinata alla localizzazione del nuovo edificio;

  • entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente ordinanza, alla redazione, d’intesa con le Regioni interessate, della relazione geotecnica/geologica relativa all’area destinata alla localizzazione del nuovo edificio;

  • ove necessario entro il termine di sessanta giorni dall’entrata in vigore della presente ordinanza, alla demolizione degli edifici ed al conferimento delle relative macerie in discarica;

  • entro il termine di trenta giorni dall’entrata in vigore della presente ordinanza, nel caso di delocalizzazione in altra area dell’edificio, alla progettazione delle opere di urbanizzazione primaria (strade; spazi di sosta o di parcheggio; fognature; rete idrica; rete di distribuzione dell’energia elettrica e del gas; pubblica illuminazione) a servizio delle aree destinate alla costruzione degli edifici scolastici e strettamente inerenti gli interventi a realizzare, corredato da apposito piano finanziario da comunicare preventivamente al Commissario straordinario.

 

L’articolo 4 dell’ordinanza  stabilisce che per la realizzazione degli interventi Invitalia svolgerà le funzioni di centrale unica di committenza “Nell’elaborazione dei computi metrici estimativi, nella definizione degli importi a base di appalto, nei procedimenti per la valutazione di anomalia delle offerte, nella redazione dei progetti e nella valutazione degli stessi ai sensi e per gli effetti dell’articolo 23, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nonché in fase di esecuzione dei contratti, si applica esclusivamente il Prezzario Unico Cratere Centro Italia 2016 approvato con l’ordinanza n. 7 del 14 dicembre 2016.  La centrale unica di committenza– continua il testo – provvede a pubblicare, unitamente al bando di gara, lo schema di contratto elaborato in conformità alla previsioni contenute nella presente ordinanza. Nell’elaborazione dei computi metrici estimativi, nella definizione degli importi a base di appalto, nei procedimenti per la valutazione di anomalia delle offerte, nella redazione dei progetti e nella valutazione degli stessi ai sensi e per gli effetti dell’articolo 23, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nonché in fase di esecuzione dei contratti, si applica esclusivamente il Prezzario Unico Cratere Centro Italia 2016 approvato con l’ordinanza n. 7 del 14 dicembre 2016. La centrale unica di committenza provvede a pubblicare, unitamente al bando di gara, lo schema di contratto elaborato in conformità alla previsioni contenute nell’ordinanza stessa”.

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