Contributi agli enti locali per assumere tecnici da impiegare nelle pratiche del Superbonus 110
Il 30 gennaio scade la possibilità per i Comuni di richiedere i contributi per assumere personale ai fini del potenziamento degli uffici preposti agli adempimenti collegati al Superbonus.
Il Superbonus 110 sta stentando a decollare, eppure le risorse per l’assunzione di nuovi tecnici e di nuovo personale da impiegare nei Comuni ci sono, ma secondo i primi rumors gli enti locali che hanno colto l’occasione sono un piccola percentuale.
Per presentare domanda e accedere ai contributi per l’assunzione c’è tempo fino a sabato 30 gennaio. È questo infatti il termine ultimo che è stato fissato.
Cosa prevede il bando per la concessione dei contributi per l’assunzione di personale negli Enti Locali?
La richiesta dei contributi, che scade il 30 gennaio, può essere presentata dai Comuni sia in forma singola sia in forma associata (esempio classico è quello offerto dalle unioni dei comuni) ed è finalizzata a ottenere dei contributi economici da destinare all’assunzione a tempo determinato e parziale di personale e tecnici da impiegare ai fini del potenziamento degli uffici preposti agli adempimenti collegati al Superbonus 110%. Le assunzioni fatte utilizzando i contributi previsti dal bando hanno una durata massima di un anno e non sono rinnovabili.
Fonti normative e disciplina per l’assunzione di tecnici e personale negli enti locali.
Il meccanismo che prevede la richiesta di contributi è stato introdotto dalla Legge di Bilancio 2021, entrata in vigore il primo gennaio 2021, che testualmente pone le basi affinché “nell’anno 2021, al fine di consentire ai comuni di fare fronte tempestivamente ai maggiori oneri di gestione in ordine ai procedimenti connessi all’erogazione del beneficio di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come da ultimo modificato dal comma 66 del presente articolo, è autorizzata l’assunzione, a tempo determinato e a tempo parziale e per la durata massima di un anno, non rinnovabile, di personale da impiegare ai fini del potenziamento degli uffici preposti ai suddetti adempimenti, che i predetti comuni possono utilizzare anche in forma associata, in deroga ai limiti di spesa stabiliti dall’articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296”.
Quanti soldi ci sono, disponibili per finanziare le assunzioni?
A indicare lo stanziamento economico previsto per le assunzioni è la stessa Legge di Bilancio 2021 che all’articolo 1 indica testualmente come “agli oneri derivanti dalle assunzioni di cui al comma 69 i comuni provvedono nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, nonché di quelle assegnate a ciascun comune mediante riparto, da effettuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dell’interno, sentita la Conferenza Stato-citta ed autonomie locali, in misura proporzionale sulla base delle motivate richieste dei comuni, da presentare al Ministero dello sviluppo economico entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, con una dotazione di 10 milioni di euro per l’anno 2021”.