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Obbligo PEC e obbligo domicilio digitale per i Geometri: cosa cambia?

Obbligo PEC e domicilio digitale per i geometri professionisti. Cosa succede e cosa rischiano i professionisti che non si adeguano?

Obbligo PEC e obbligo domicilio digitale: obblighi e sanzioni.
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La notizia è di quelle che apparentemente passano in silenzio, ma che nella realtà innoveranno il settore professionale dei geometri professionisti. Il 14 settembre 2020 è stata pubblicata la legge numero 120 con la quale è stato convertito il “Decreto Semplificazioni”.

La norma introduce numerosi interventi volti alla semplificazione dei procedimenti amministrativi, all’eliminazione e alla velocizzazione di adempimenti burocratici, alla digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, al sostegno all’economia verde e all’attività d’impresa prevede anche un preciso obbligo di domicilio digitale da aggiungere al già esistente obbligo di possesso PEC.

Indice:

  1. Che cosa è il domicilio digitale obbligatorio?
  2. Obbligo domicilio digitale per professionisti iscritti agli albi professionali.
  3. Obbligo domicilio digitale. Obblighi e doveri degli ordini professionali nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni.
  4. Sei un geometra? La tua professione richiede un aggiornamento continuo?

Che cosa è il domicilio digitale obbligatorio?

Il domicilio digitale non è altro che un “recapito digitale” che deve essere legato all’indirizzo di posta elettronica certificata PEC già previsto per legge.

Il Decreto Semplificazioni è obbligatorio per tutte le imprese e per tutti i professionisti che per svolgere il proprio lavoro devono iscriversi ad un albo professionale. Il domicilio digitale obbligatorio serve alla Pubblica Amministrazione per gestire tutti i rapporti tra la P.A. e i professionisti

Obbligo domicilio digitale per professionisti iscritti agli albi professionali.

Il decreto semplificazioni prevede un esplicito obbligo di comunicazione del domicilio digitale a carico del professionista provvisto di PEC. Il professionista che riceve una diffida da parte del proprio ordine professionale d’appartenenza, deve comunicare entro 30 giorni dalla diffida il proprio domicilio digitale.

In caso non proceda a comunicare quanto dovuto, l’ordine professionale dovrà emettere una sanzione amministrativa che può andare fino alla sospensione dell’attività professionale. La sospensione sarà interrotta appena il professionista procederà a comunicare il domicilio digitale collegato alla PEC.

Obbligo domicilio digitale. Obblighi e doveri degli ordini professionali nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni.

Gli Ordini professionali sono tenuti a comunicare i domicili digitali dei propri iscritti alle Pubbliche Amministrazioni.

Qualora l’ordine territoriale non dovesse procedere con la comunicazione dei domicili digitali, il decreto sottolinea il caso di un rifiuto reiterato di comunicazione, il fatto costituirebbe giustificato motivo di scioglimento e di commissariamento del Consiglio dell’Ordine territoriale inadempiente, a opera dei relativi Ministeri vigilanti.

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