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Manutenzione stradale con lavoratori intermittenti

Il nuovo Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) ha risposto ad un interpello relativo alla corretta interpretazione da dare al d.lgs. 81/15 in ordine al contratto intermittente

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Il nuovo Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) ha risposto ad un interpello relativo alla corretta interpretazione da dare al d.lgs. 81/15 in ordine al contratto intermittente, in particolare se fosse possibile assumere in tale modo figure professionali come manovali, muratori, asfaltisti, autisti e conducenti di macchine operatrici.

L’Ispettorato ha ricordato in via preliminare che l’articolo 13 del d.lgs. 81/15 inquadra l’intermittente come quel contratto, anche a tempo determinato, mediante cui un lavoratore si pone a disposizione di un datore di lavoro, che ne può utilizzare la prestazione lavorativa in modo discontinuo secondo le esigenze individuate dai contratti collettivi, anche con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi determinati nell’arco della settimana, del mese o dell’anno. Dal tenore dell’articolo appare chiaro che viene demandato al contratto collettivo l’individuazione delle esigenze organizzative e produttive con riferimento alle quali possono svolgersi prestazioni di lavoro intermittente.

In assenza di specifiche previsione resta però aperta la possibilità indicata di fare riferimento alle attività indicate da decreto del Lavoro del 23 Ottobre 2004, il quale non riporta alcuna distinzione fra manutenzione ordinaria a straordinaria, a condizione che le relative figure professionali siano effettivamente adibite allo svolgimento di detti lavori.

 

È lecito quindi utilizzare negli appalti per lavori di manutenzione stradale straordinaria lavoratori edili con contratto intermittente, purché si tratti di soggetti con meno di 24 anni d’età (e le prestazioni siano svolte entro il venticinquesimo anni) o con più di 55 anni.

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