Pace fiscale, definizione agevolata delle controversie pendenti. Online il servizio per la compilazione e l’invio delle istanze
Da qualche settimana è possibile inviare, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, la domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie.
Da qualche settimana è possibile inviare, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, la domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie. È infatti disponibile, sul sito internet delle Entrate, il servizio che consente di compilare e trasmettere online, entro il 31 maggio 2019, l’istanza per chiudere le liti fiscali pendenti.
Le liti interessate dall’agevolazione – La definizione agevolata è ammessa esclusivamente per le controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle Entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado di giudizio – compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio – nelle quali il ricorso sia stato notificato entro il 24 ottobre 2018, e per le quali alla data di presentazione della domanda il processo non si è concluso con pronuncia definitiva. Restano escluse le liti aventi ad oggetto atti di mera liquidazione e riscossione, quelle di valore indeterminabile, nonché quelle relative al rifiuto alla restituzione di tributi.
Il termine per definire le liti – Entro il 31 maggio 2019 i contribuenti interessati devono trasmettere la domanda e pagare l’intero importo agevolato, o la prima rata in caso di rateazione per importi superiori ai mille euro. Qualora non vi siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
Come presentare la domanda – Per usufruire della definizione agevolata il contribuente deve presentare telematicamente una domanda di definizione per ciascuna controversia tributaria. Per inviare la domanda è sufficiente accedere alla propria area riservata dei canali Entratel o Fisconline e, all’interno della sezione “Servizi per > Richiedere”, utilizzare la funzione “Domanda definizione agevolata controversie tributarie pendenti – art. 6 e art. 7, comma 2 lett. b) e comma 3, Dl n. 119/2018” per la compilazione e la trasmissione.
La presentazione della domanda può avvenire anche tramite un intermediario abilitato o recandosi presso un qualsiasi Ufficio territoriale dell’Agenzia. Le indicazioni per la definizione sono reperibili sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it.