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Antisismica

Denuncia di inizio lavori in zona sismica

Come comportarsi e come procedere nel caso di una denuncia di inizio lavori in zona sismica?

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Denuncia di inizio lavori in zona sismica? La questione non è chiara, o per lo meno, ha da sempre suscitato discussioni e delle volte accese polemiche. E infatti c’è stato bisogno di una sentenza della Corte di Cassazione dello scorso 15 Aprile, per ribadire che nelle zone sismiche, qualsiasi intenzione di attuare un intervento edilizio deve essere comunicata, a meno che non si tratti di semplice manutenzione ordinaria, non solo per l’ottenimento di un titolo abilitativo secondo le procedure urbanistiche ed edilizie ma anche per il rispetto dell’attività di vigilanza antisismica.

Ma cosa prevede la legge italiana per quanto riguarda la denuncia di inizio lavori e in particolare le segnalazioni in zona sismica?

Innanzitutto bisogna chiarire che tutti i comuni italiani sono classificati dal 1 luglio 2009 in zona sismica, per questo la normativa e l’obbligo di presentazione della documentazione di progetto riferita alla sicurezza sismica, si applica ovunque.

In sostanza, in tutta Italia, l’attività edilizia e la corrispettiva denuncia di inizia attività, è soggetta a un duplice controllo:

  • quello operato dall’ufficio competente in relazione alla sicurezza delle costruzioni rispetto ai fenomeni sismici

  • quello dell’autorità comunale attinente all’osservanza degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi

Non importa quale sia l’importanza dell’intervento e quali siano le effettive lavorazioni previste: non è il cittadino a dover stabilire la necessità o meno di depositare la pratica delle strutture, perché quest’ultima deve essere sempre predisposta, ad eccezione dei semplici lavori di manutenzione ordinaria, così come definiti dall’articolo 3 del Testo Unico per l’Edilizia, e cioè ad eccezione degli “interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti”.

La portata dell’intervento della corte è quindi particolarmente importante se vista alla luce della situazione italiana generale.

Anche una semplice richiesta di cambio di destinazione d’uso, ancorché senza esecuzione di opere che intervengano sulla struttura del fabbricato, deve essere denunciata presso l’ufficio competente in tema di vigilanza sulle costruzioni in zona sismica; il quale ufficio provvederà ad attestarne il deposito per i comuni che si trovano nelle zone sismiche 3 e 4, ovvero darà corso all’iter di autorizzazione per i comuni in zona 1 e 2.

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